Stretta per enti non profit nel decreto anticrisi
Data:
04/12/2008Categoria: Altre News
Il decreto contenente le misure anticrisi per imprese e famiglie varato dal Governo, introduce novità per alcune categorie di enti associativi e per le organizzazioni di volontariato.
Il Governo ha varato il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 contenente le misure anticrisi per agevolare le imprese e le famiglie. La manovra comprende anche degli interventi volti ad evitare fenomeni di evasione ed elusione fiscale da parte degli enti non profit.
In particolare, l“art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 (controlli sui circoli privati) introduce delle novità per alcune categorie di enti associativi, per le associazioni e società sportive dilettantistiche e per le organizzazioni di volontariato.
ENTI ASSOCIATIVI
Il comma 1 dell“articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 dispone che: " I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all“art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e l“articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all“Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante apposito modello da approvae entro il 31 gennaio 2009 con Provvedimento del Direttore dell“Agenzia delle entrate."
Per comprendere meglio la portata della norma introdotta, ricordiamo che l“art. 148 del tuir e l“art. 4 del DPR. 633/72 prevedono (rispettivamente ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA) la non commercialità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte:
da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona,
in diretta attuazione dei loro scopi istituzionali;
nei confronti degli iscritti, associati e partecipanti anche verso pagamento di corrispettivi.
Per poter godere di dette agevolazioni, le associazioni devono inserire e rispettare nei loro statuti, redatti nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, delle specifiche clausole previste dall“art. 4 comma 7 del D.P.R. 633/72 e richiamate dal 3 comma dell“art. 148 del Tuir, ovvero:
ì divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell“associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge;
ì obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio del gruppo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
ì disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
ì obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
ì eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
ì in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Il comma 1 dell“art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, pertanto, stabilisce che le associazioni sono ammesse a godere delle agevolazioni fiscali di cui all“art 148 del tuir e all“art 4 del DPR 633/72 a condizione che:
posseggano i requisiti fiscali sopra elencati;
trasmettano in via telematica all“Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Questi ultimi saranno comunicati telematicamente dalle associazioni, di vecchia e nuova costituzione, attraverso un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento dell“Agenzia delle Entrate. Tale provvedimento, inoltre, stabilirà tempi e termini di trasmissione e le modalità di comunicazione dell“esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti introdotti dalla vigente normativa.
ASSOCIAZIONI E SOCIETA“ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Il comma 3 dell“art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 introduce l“obbligo di trasmissione dei dati fiscali anche a carico delle società sportive dilettantistiche di cui all“art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il comma 4, invece, stabilisce la soppressione dell“art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186.
In particolare, l“articolo 7 stabilisce quanto segue:" 1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI e' unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi."
La soppressione di tale articolo comporterebbe, a nostro avviso, l“applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui godono le associazioni e società sportive dilettantistiche (commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) anche agli enti non in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.
Inoltre, quest“ultimo, a seguito della soppressione del suo ruolo di ente certificatore, non avrà più l“obbligo di trasmettere annualmente all“Agenzia delle Entrate l“elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche da esso certificate.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Il comma 5 dell“articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 stabilisce che: "La disposizione di cui all“art. 10, comma 8, del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1."
In altri termini, la disposizione in esame stabilisce che le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 sono considerate ONLUS di diritto, ai sensi dell“art. 10, comma 8, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 a condizione che:
svolgano solo attività commerciali marginali di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1995) ovvero:
a) attività di vendita occasionale o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione
trasmettano i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali all“agenzia delle entrate, così come disposto per gli enti associativi di cui al comma 1 del presente decreto.
Allo stato attuale appare difficile dare una valutazione esaustiva sulle novità fin qui illustrate, introdotte dal decreto anticrisi. L“ambito applicativo di tali disposizioni, infatti, è rimandato a decreti da emanarsi. Possiamo solo rilevare che l“obiettivo principale sembrerebbe essere la creazione di una banca dati che consenta di monitorare e verificare gli enti non profit che si avvalgono di particolari agevolazioni fiscali. Desta in ogni caso qualche perplessità la disposizione riguardante le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91. La dottrina prevalente, infatti, sembra orientata ad escludere, in relazione a quanto disposto dall“art. 5 comma della legge 266/91 che le organizzazioni di volontariato possano svolgere attività commerciali diverse da quelle marginali.
A cura di Damiano Zazzeron e Federica Lorusso Studio Sciumè e Associati
federica.lorusso@sciume.net
www.sciume.net
www.nonprofitonline.it