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Insediato il Co.Ge. Puglia. Presidente Antonio Carbone

Data: 13/11/2008
Categoria: Altre News
Dopo sei mesi di vacanza il 10 novembre si è insediato il nuovo Co.Ge. Puglia. Presidente è Antonio Carbone, Italo Gatto e Lorenzo Maria di Napoli i due vice
Il nuovo Co.Ge. Puglia si è insediato il 10 novembre. Risulta così composto: Luigi Angelillis, Antonio Carbone, Giustiniano De Francesco, Onofrio Luigi Delli Carri, Lorenzo Maria Di Napoli, Fabrizio Felici, Italo Gatto, Filippina Lapolla, Donato Lovecchio, Vito Puccio, Anna Maria Semitaio, Giuseppe Simone, Michele Tenace. Nel corso della prima riunione, sono stati nominati Antonio Carbone Presidente, Lorenzo Maria Di Napoli e Italo Gatto Vice presidenti. Le funzione del Co.Ge. (Art. 2, comma 6, D.M. 8 ottobre 1997) sono le seguenti: a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art.3. Quando i criteri prevedono che gli istituenti centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i Centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze; b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con procedimento motivato i Centri di Servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3; c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano; d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art.3; e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; f) riceve i rendiconti di cui al successivo art.5 e ne verifica la regolarità nonchè la conformità ai rispettivi regolamenti; g) cancella, con procedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i Centri di Servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.


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