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Aspetti fiscali del 5 per mille

Data: 24/10/2008
Categoria: News CSV Salento
Nella prassi la legge istitutiva del contributo disciplina anche il trattamento fiscale da applicare allo stesso; tuttavia per il 5 per mille nulla è stato disposto in merito.
Un contributo del portale Non Profit Online (a cura di Lorusso Federica e Francesca Carera, Studio Sciumè & Associati) per individuare il trattamento fiscale ritenuto più idoneo, facendo riferimento a quanto stabilito dalla normativa tributaria per gli enti non commerciali e per le cooperative sociali. Trattamento fiscale dei contributi relativi al 5 per mille per gli enti non commerciali ì Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) Per gli enti non commerciali i contributi relativi al cinque per mille costituiscono entrate istituzionali. Tra il soggetto beneficiario ed il contribuente non si istaura alcun rapporto sinallagmatico in quanto a fronte del contributo ricevuto non si determina alcuna controprestazione. Ne consegue che, i contributi del cinque per mille non sono tassati nè come reddito di impresa, non configurandosi un“attività commerciale, nè come redditi diversi di cui all“art. 67 del Tuir, il cui elenco è tassativamente previsto dalla legge. ì Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Gli enti non commerciali determinano l“Irap secondo il metodo retributivo, ovvero considerando come valore della produzione istituzionale il solo ammontare delle retribuzioni. I contributi relativi al cinque per mille pertanto non rientrano nel calcolo della base imponibile ai fini Irap. ì Imposta sul valore aggiunto (IVA) Le somme ricevute per il cinque per mille sono considerate escluse ai fini IVA, mancando il presupposto oggettivo per l“applicabilità dell“imposta. Il contributo, infatti, non costituisce il compenso per un servizio reso, ma si configura come un“erogazione liberale, senza che si istauri alcun rapporto sinallagmatico tra il donante ed il beneficiario. Trattamento fiscale dei contributi relativi al cinque per mille per le cooperative sociali Le cooperative sociali determinano il reddito di impresa secondo i principi propri delle società di capitali tenuto conto della disciplina specifica delle cooperative a mutualità prevalente di cui al comma 460 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 ( Finanziaria 2005). ì Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) La norma istitutiva del cinque per mille non prevede nello specifico l“ esenzione dall“Ires per i contributi riscossi. Come precisato nel precedente approfondimento, a nostro avviso, il contributo del cinque per mille si qualifica come ricavo ai sensi dell“art. 85 lettera h) del Tuir e concorre alla determinazione del reddito di impresa in base al principio di competenza (ovvero nel momento in cui esiste la certezza giuridica di aver diritto a tale contributo). ì Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Ai fini dell“imposta regionale sulle attività produttive, l“art. 5 del Dlgs. 460/97 sancisce che:" i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,(Ö) concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Per quanto riguarda la possibilità di non imputare nel calcolo della base imponibile i contributi correlati a costi indeducibili, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7893 del 30/03/2007 precisa che: "è indispensabile che una siffatta correlazione, corredata dagli eventuali limiti quantitativi, sia espressamente prevista dalla legge istitutiva del conributo.." La suddetta sentenza sancisce inoltre che: "tutti i contributi erogati a norma di legge, compresi quelli esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile Irap, salvo che si tratti di contributi per i quali l“esclusione dalla base imponibile Irap non sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale" . Alla luce di quanto sopra esposto, le somme relative al 5 per mille concorrono a formare la base imponibile ai fini Irap delle cooperative sociali. E“ tuttavia opportuno ricordare che molte regioni hanno disposto l“esenzione e la riduzione delle aliquote Irap per le cooperative sociali. federica.lorusso@sciume.net francesca.carera@sciume.net www.sciume.net


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