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Codice del Terzo settore (Cts), tra nuove agevolazioni e social bonus

Data: 19/09/2018
Categoria: Altre News

Con la riforma aumentano  i vantaggi per chi dona a favore di enti non profit e per chi sostiene progetti di recupero di beni inutilizzati o confiscati

Le novità in tema di detrazioni e deduzioni per chi effettua erogazioni liberali sono già applicabili alle liberalità effettuate nel periodo d'imposta 2018 a vantaggio delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps).

Una volta concluso il periodo transitorio  le nuove agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore (Cts) saranno applicabili alle liberalità indirizzate agli enti iscritti nell'istituendo Registro unico, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria (articolo 83, comma 6, Cts).

Aumentano dunque i vantaggi per chi dona a favore di enti non profit. Con la riforma sono stati, infatti, rafforzati gli incentivi e resa più omogenea la disciplina relativa alle erogazioni liberali, ora inserita all'interno di un unico articolo del Cts (articolo 83).Una novità di rilievo è l'estensione delle detrazioni e delle deduzioni alle erogazioni liberali in natura, che nel quadro ante-riforma erano agevolate solo in alcune ipotesi. I criteri di valorizzazione delle liberalità e le tipologie di beni agevolabili dovranno essere individuati da un decreto ministeriale.

In base alle nuove regole, i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di un ente del Terzo settore (nel periodo transitorio, a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) potranno dedurre gli importi erogati entro il limite del 10% del reddito dichiarato, riportando le eventuali eccedenze deducibili fino al quarto periodo di imposta successivo. Per un'impresa con redditi consistenti, ad esempio, le donazioni a favore di una Onlus risultano più convenienti rispetto al quadro ante-riforma. Isoli contribuenti Irpef possono scegliere in base al nuovo articolo 83 del Cts, in alternativa alla deduzione, di applicare una detrazione dall'imposta pari al 30% delle somme erogate, calcolata su un importo massimo di 3omila euro annui. Per le liberalità destinate alle organizzazioni di volontariato, la misura della detrazione sale al 35 per cento. A partire dal 2018, aumentano quindi i vantaggi rispetto alle corrispondenti agevolazioni contenute nell'articolo 15 del Tuir (detrazione al 26% su importo non superiore a 3omila euro per Onlus e Odv; detrazione al 19% su importo non superiore a 2.065,83 euro per Aps).

Altra novità della riforma in tema di erogazioni liberali è l'introduzione di una specifica agevolazione, volta a sostenere progetti di recupero di beni inutilizzati o confiscati. Si tratta del social bonus (articolo 81 del Cts), che consiste in un credito d'imposta a favore dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, affidati ad enti del Terzo settore in virtù di specifici progetti approvati dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Anche per questa agevolazione è prevista l'applicabilità nel periodo transitorio ad Onlus, Odv e Aps, mentre a regime l'ambito applicativo è riferito ai progetti affidati ad Ets che utilizzino i beni esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Perché la misura divenga efficace, è in ogni caso prevista l'emanazione di un decreto ministeriale attuativo. Il bonus varierà in base al tipo di donante: il credito d'imposta spetta infatti nella misura del 65% dell'erogazione per le persone fisiche e nella misura del 50% per enti o società (nel limite del 15% del reddito dichiarato da persone fisiche ed enti non commerciali o del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito di impresa). Per assicurare la trasparenza in ordine al corretto utilizzo delle somme erogate, gli enti assegnatari dei beni dovranno comunicare trimestralmente al ministero del Lavoro le liberalità ricevute e rendere noti sul proprio sito web i relativi importi e le modalità di utilizzo.MMB

 

 

 

Fonte: sole24ore

 



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