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Riforma del Terzo Settore. Chance-trasformazione per le ONLUS

Data: 11/04/2018
Categoria: Altre News

Enti non lucrativi. Il quadro delle agevolazioni in caso di opzione

Assumere all'interno del nuovo Terzo settore la qualifica di impresa sociale, mirando al conseguimento di utili defiscalizzati da reinvestire nelle finalità di interesse generale. È solo una delle opportunità che le Onlus dovranno valutare in vista della completa attuazione della riforma e della definitiva abrogazione della loro attuale disciplina. L'iscrizione al Registro unico come impresa sociale non comporta scioglimento dell'ente, né obblighi di devoluzione del patrimonio: semplicemente la Onlus continua la propria attività in una nuova veste giuridica (quella di impresa sociale). Ciononostante, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime si impongono una serie di modifiche statutarie per l'adozione di questa qualifica, per le quali l'ente beneficerà dell'esenzione dall'imposta di registro (articolo 82, comma 3 del Dlgs 117/17). Così, nell'atto costitutivo, redatto necessariamente nella forma dell'atto pubblico, sarà opportuno riformulare l'oggetto sociale, facendo riferimento ai settori di attività individuati dall'articolo 2 del Dlgs 112/2017. La denominazione, inoltre, dovrà recare la nuova indicazione di “impresa sociale”, che andrà a sostituire quella di Onlus. Dal punto di vista operativo, rispetto al vecchio regime, l'ente avrà una maggiore libertà di azione nel perseguimento degli scopi statutari. Nello statuto può essere previsto lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, anche al di fuori di quelle “direttamente connesse” (di cui al Dlgs 460/1997), purché i relativi ricavi siano inferiori al 30% di quelli complessivi, secondo i criteri di computo che verranno definiti con decreto mini- verranno definiti con decreto ministeriale. A questa più ampia libertà di azione si accompagnano nuovi obblighi di controllo interno, trasparenza e partecipazione democratica alla vita dell'impresa (si ve- da l'altro articolo nella pagina). Se l'impresa decide di mantenere una forma giuridica non societaria, potrà continuare a fruire delle nuove agevolazioni fiscali introdotte con il Codice del terzo settore (social bonus, detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali, agevolazioni sulle imposte indi- rette), già applicabili alle Onlus nella fase transitoria che precede la piena attuazione della riforma. Le imprese sociali costituite in forma societaria potranno invece beneficiare della detassazione degli utili reinvestiti nelle finalità di interesse generale e di incentivi per gli investitori, analoghi a quelli già sperimentati per le start-up innovative. In caso di scelta della forma giuridica societaria è inoltre con- sentita la distribuzione di dividendi entro la soglia del 50% degli utili e avanzi di gestione annuali e comunque in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato . Le Onlus che si qualificheranno come impresa sociale, dovranno presentare domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro imprese, depositando a cura del notaio o degli amministratori, per via telematica o su supporto informatico, l'atto costitutivo, lo statuto e gli altri atti e documenti relativi all'impresa, utilizzando i modelli approvati dal Mise (Dm 16 marzo 2018). Ga.S.

 Fonte : Il Sole 24ORE, 11 Aprile 2018

 M.



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