B di benefit. Le società profit con finalità sociali
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Il profitto in Italia si lega alla sostenibilità grazie alla nuova Legge di Stabilità che introduce un "marchio di qualità" aziendale, quello delle Società benefit, società che producono profitto ed al contempo benefici tangibili alla collettività e all'ambiente

Il 2016 si apre all'insegna di grandi novità: la Legge di Stabilità 2016, ai commi 376-384 introduce le Società Benefit, ovvero società profit, le quali sono assimilate ad una qualsiasi attività economica, con la differenza che rispetto ad essa devono tendere alla realizzazione di scopi benefici per l'ambiente, la collettività, la comunità.
Una vera rivoluzione quindi, che pone l'Italia come il primo paese in Europa a prevedere per le società benefit la prerogativa del profitto legato alla sostenibilità. Le caratteristiche di questo nuovo modello d'impresa saranno quindi da un lato il profitto e la distribuzione degli utili, dall'altro una gestione e uno sviluppo d'impresa responsabile, sostenibile e trasparente. Questo comportamento avvantaggerà sia l'impresa ma anche l'ambiente, i territori, le comunità, i beni comuni, il patrimonio artistico e culturale, la pubblica amministrazione e gli enti interessati.
Ciò che appare chiaro è che mediante tale disposizione il legislatore ha voluto dar vita ad un modello economico che rendesse inscindibile il valore economico da quello sociale: finalità prima della società benefit è perseguire infatti, oltre che il profitto, anche uno o più benefici comuni, intendendo per beneficio comune la produzione di uno o più miglioramenti per l'ambiente, la comunità, i beni culturali, gli enti o le associazioni interessate, oppure la riduzione di una o più problematiche che insistono sulle medesime categorie.
Il marchio Società Benefit può essere accostato a qualsiasi forma societaria esistente nel codice civile, quindi società di persone, di capitali o cooperative: è chiaro quindi come esso non rappresenti una nuova formula societaria dal punto di vista giuridico, ma una società che pur perseguendo finalità sociali può produrre profitto. In questo la società benefit differisce dall'impresa sociale che non può distribuire utili né fondi di gestione ad amministratori, soci, collaboratori, lavoratori o chiunque operi all'interno della società stessa.
Affiancando alla denominazione societaria la sigla Sb o Società Benefit, ci si assume la responsabilità di perseguire il raggiungimento di ricadute positive sul territorio in cui si opera. Le società benefit devono quindi rispettare dei criteri ben precisi, primo fra tutti quello di indicare un oggetto sociale, ovvero il beneficio da perseguire. Oltre allo scopo societario, le Sb devono bilanciare gli interessi dei soci con le finalità sociali prestabilite, operare in maniera responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. tali società possono affiancare alla loro denominazione il marchio Sb in ogni documento ufficiale e in tutte le documentazioni inviate a terzi.
Essendo attività di natura economica, tramite la Società benefit è possibile distribuire i dividendi, ma è necessario destinarne una parte al benessere di persone o comunità, alla conservazione o al recupero del patrimonio artistico o archeologico, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale.
Dirigenti ed amministratori aziendali posseggono le stesse caratteristiche e mantengono il medesimo ruolo che avrebbero all'interno di qualsiasi impresa profit. La trasparenza delle attività delle società benefit è garantita dalla produzione di una relazione annuale all'interno della quale si fa un bilancio dell'anno appena trascorso: devono essere inseriti gli obbietti perseguiti, quelli raggiunti e quelli mancati, sottolineando le ragioni che hanno impedito il loro raggiungimento; l'impatto di eventuali enti terzi, dei quali si dovranno rendicontare finalità, criteri, fonti d'entrate e amministratori; l'enunciazione dei prossimi obbiettivi da raggiungere.
Il bilancio deve essere pubblicato sul portale ufficiale della società. In caso di inadempimento, che può essere valutato dall'Autorità garante del commercio e del mercato, la società sarà perseguita a norma di legge.
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