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Seminario sul Job's Act, cosa cambia per il volontariato

Data: 25/09/2015
Categoria: News CSV Salento

Un seminario per dare risposte concrete ai dubbi delle associazioni sulla riforma che sembra rivoluzionare il mondo del lavoro, anche nel volontariato

Si è tenuto lo scorso 24 settembre il seminario organizzato da CSV Salento su Le novità introdotte dal Job's Act di interesse per il Volontariato, che si è svolto presso la sede dell'associazione sita a Lecce in via Gentile.

Tra le questioni più critiche le forme contrattuali che dal 1 gennaio 2016 dovranno essere utilizzate da tutte quelle associazioni di volontariato che sono abituate a rapportarsi con figure professionali terze per l'affido di piccoli o grandi progetti.

A spiegare come cambia il mondo del lavoro con il Job's Act, Enrico Cafiero, giuslavorista presso lo studio legale Balducci-Serrano a Lecce. Le associazioni di volontariato - ha sottolineato Cafiero -  differenziandosi in questo da quelle sportive, con la riforma non hanno ricevuto alcuna tutela, venendo equiparate a qualsivoglia attività imprenditoriale".

Il Job's Act ha di fatto abolito ogni forma contrattuale alla base del lavoro precario confermando, a partire dall'articolo 1 che "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro". Ciò sta ad indicare che i comuni contratti di collaborazione a progetto, cui spesso il volontariato si rivolgeva per affidare incarichi temporanei, non sono più previsti dalla legge.

All'interno del Job's Act, però, esistono delle categorie di imprenditori o datori di lavoro, per i quali valgono delle eccezioni che consentono l'utilizzo dei co.co.pro. In particolare, possono continuare a proporre contratti a progetto: quelle aziende che posseggono particolari accordi con i sindacati più rappresentativi, quindi CIGL, CISL e UIL, tutti i professionisti iscritti agli ordini, ed infine i componenti degli organi di amministrazione o di controllo delle aziende, oppure i membri di collegi e commissioni.

Inoltre, è significativo, come le norme del rapporto di lavoro subordinato non devono essere applicate secondo il comma d dell'art.2 "alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

L'esclusione, dalle norme del rapporto di lavoro subordinato, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, così come a tutti gli enti riconosciuti dal C.O.N.I., pone immediatamente il dubbio sul perché lo stesso trattamento non è stato riservato alle associazioni di volontariato, che spesso si ritrovano a sopperire alle mancanze delle istituzionii, risolvendo le problematiche legate alle esigenze pratiche della cittadinanza, dell'ambiente, della salute, dei diritti, e dello stesso lavoro.

Assumere sarà molto difficile oggi per il volontariato, a meno che non si scelga di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o ci si rivolga a precise categorie di professionisti dotati di partita I.V.A., iscritti negli albi; per questa ragione, e con ogni probabilità, le piccole associazioni di volontariato rinunceranno a portare avanti progetti non potendosi permettere il lusso di stipulare contratti di subordinazione a tempo indeterminato, o di assumere degli specialisti.

Non è improbabile che il sistema dei Centri di servizio e il Forum Terzo Settore,  intraprendano da subito una battaglia per tutelare la sopravvivenza del volontariato come realtà capace di progettare, proporre, costruire ed agire.



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