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Anagrafe Onlus, accesso negato alle organizzazioni non governative

Data: 11/01/2008
Categoria: Altre News
Le Ong riconosciute idonee godono, di diritto, degli stessi benefici fiscali
Con la sentenza 352/13/07, la Commissione tributaria provinciale di Roma si è pronunciata in merito a una fattispecie "particolare" in tema di agevolazioni riconosciute alle Onlus. In particolare, una Organizzazione non governativa, che svolge la sua attività in campo internazionale, lamentava il rigetto da parte della direzione regionale delle Entrate, della iscrizione nell“apposito registro delle Onlus al fine di accedere ai relativi benefici fiscali. Le Onlus sono definite dalla normativa di riferimento come le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente lo svolgimento di attività in alcuni settori indicati nello stesso testo di legge. A queste particolari categorie di soggetti, la legge riconosce determinate agevolazioni fiscali, come il fatto che non vengano considerati esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. In materia di Iva, poi, sono considerate esenti dall“imposta le prestazioni rientranti nelle finalità istituzionali. Per poter accedere ai benefici, è necessario che abbia luogo l“iscrizione dell“ente all“apposita anagrafe attraverso una comunicazione da inviare alla direzione regionale delle Entrate. Questa ha la funzione di controllare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e procedere all“iscrizione nell“anagrafe, dando così il via libera alla fruizione dei benefici, oppure di rigettare l“iscrizione con apposito provvedimento impugnabile innanzi alla Commissione tributaria provinciale (v. circolare 14/2003). Sul punto, peraltro, non vi è unanimità di vedute in giurisprudenza, tanto che la sezione tributaria della Corte di cassazione (ordinanza 16694/2007) ha rimesso la questione alle Sezioni unite per dirimere il contrasto interpretativo. Effettivamente, sul punto, si contrappongono due filoni esegetici. Secondo il primo, si tratta di atti impugnabili innanzi le Commissioni tributarie in quanto atti di diniego di agevolazioni ex lettera h), articolo 19 del Dlgs 546/1992 (Ctp Ancona 106/2004, Ctp Milano 82/2000, Ctr Lazio 263/2005). Vi è, dall“altra parte, chi opina per la sussistenza della giurisdizione amministrativa poichè il provvedimento di cui si discute non attiene nè a un rapporto giuridico di imposta, nè integra uno degli atti espressamente indicati dalla legge (ai fini dell'individuazione della giurisdizione del giudice tributario), trattandosi di provvedimento che ha carattere prodromico di un eventuale rapporto tributario (Tar Lazio 13087/2004). La funzione di controllo preventivo da parte delle direzioni regionali è stata disciplinata con regolamento ministeriale (Dm 266/2003). Il testo normativo è stato chiarito con la circolare 22/2005; nel documento, tra le altre cose, sono fornite indicazioni per i "casi particolari". Si tratta delle fattispecie previste dal comma 8 dell“articolo 10 del Dlgs 460/1997, secondo il quale "sono in ogni caso considerati ONLUSÖ le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 49 del 26 febbraio 1987". In base a quest'ultima norma, le organizzazioni non governative (Ong), che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, possono ottenere un apposito riconoscimento con decreto del ministero per gli Affari esteri. Insomma, il combinato disposto del comma 8, articolo 10 del Dlgs 460/1997 e del comma 1, articolo 28 della legge 49/1987, espressamente prevede che le Ong che hanno ottenuto il riconoscimento con apposito decreto del Mae sono da considerarsi Onlus di diritto senza che sia necessaria l“iscrizione nell“apposito registro e, quindi, la presentazione della relativa istanza alla direzione regionale delle Entrate. Anzi, la circolare precisa che "a fronte della presentazione di comunicazione di cui all“art. 2 del D.M. 266/03 o della presenza nell“anagrafe di organizzazioni rientranti tra le ONLUS di diritto, le direzioni regionali devono procedere alla loro non iscrizione o all“esclusione, precisando, nel relativo provvedimento, che l“organizzazione potrà, comunque, beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 460/97 in quanto ONLUS di diritto". La ratio della norma in esame è chiara: mentre per le Onlus che operano sul territorio nazionale la possibilità di un controllo è agevole per le direzioni regionali, diverso è il caso delle Ong. Per questi ultimi soggetti, infatti, si pone il problema di un controllo che implica un“attività di tipo internazionale non attuabile nè consentita alla direzione regionale dell“agenzia delle Entrate. Effettivamente, una diversa soluzione interpretativa sarebbe in palese contrasto con i principi del nostro sistema di diritto amministrativo. Si legge all“articolo 12 del Dlgs 300/1999 che "al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonchè di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM". Insomma, appare di chiara evidenza l“assoluta infondatezza del ricorso volto a ottenere l“annullamento del diniego di iscrizione nel registro delle Onlus alle Ong che, di diritto, godono degli stessi benefici. La decisione del Giudice entra nel merito della questione rilevando l“infondatezza del ricorso del contribuente. Tale soluzione non appare condivisibile, poichè la pronuncia giurisdizionale avrebbe dovuto fermarsi sul rito senza entrare nel merito. Più in particolare, la Ctp di Roma avrebbe dovuto rilevare la carenza di interesse ad agire del contribuente il quale, proprio perchè Onlus di diritto, non perde alcuno dei benefici fiscali riconosciuti dalla legge a questi particolari soggetti. Insomma, le Ong che hanno ottenuto il decreto di riconoscimento del Mae sono Onlus di diritto e godono dei benefici fiscali senza che sia necessaria l“iscrizione nell“apposito registro. Pertanto, il provvedimento di diniego da parte della direzione regionale delle Entrate non comporta alcuna lesione della sfera giuridica del destinatario. L“interesse ad agire viene definito come bisogno di tutela giurisdizionale che emerge dall“affermazione dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi del diritto. Nel caso di specie, però, non sembrano sussistere fatti lesivi del diritto alle agevolazioni fiscali, che viene comunque riconosciuto. Insomma, la pronuncia del giudice tributario avrebbe dovuto essere sul processo e non sul merito della questione.


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