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Lavori socialmente utili a fatturazione piena

Data: 19/12/2007
Categoria: Altre News
Interamente soggette a Iva le somme versate dal Comune committente alle cooperative affidatarie
Le cooperative sociali, affidatarie di progetti per la realizzazione di lavori socialmente utili su incarico del Comune, attuati attraverso l“assunzione di personale disagiato da reinserire nel modo del lavoro, adempiono, sulla base del progetto concordato con l“ente locale, a una propria obbligazione di "fare". Dovranno, perciò, assoggettare a Iva e fatturare tutte le somme percepite dal Comune, in quanto corrispettivi per il servizio reso. E“ in sintesi il chiarimento fornito dall“agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 384/E del 19 dicembre che trovate in allegato. Secondo quanto previsto dalla Regione, nel Piano Triennale di Politica del lavoro e di formazione professionale e nelle relative istruzioni, l“esecuzione dei lavori di utilità sociale previsti in progetti promossi da Comuni e loro Consorzi può essere realizzata direttamente dai Comuni proponenti oppure affidata, da questi ultimi, a cooperative sociali di tipo B e C, iscritte nell“albo regionale. In forza delle citate istruzioni al citato "Piano triennale", la Regione ha disposto, per gli interventi promossi e gestiti in collaborazione tra Amministrazione comunale e cooperative sociali, lo stanziamento, in favore dei Comuni proponenti, di un intervento finanziario pari al 100% del costo del lavoro derivante dall“impiego dei lavoratori svantaggiati. La risoluzione affronta, in particolare, il rapporto fra Comune e alcune cooperative sociali per l“attuazione di un progetto diretto a facilitare l“inserimento lavorativo di cittadini disagiati, avente a oggetto l“esecuzione di lavori consistenti nella "pulizia degli impluvi naturali e canali aperti" e nella "pulizia e verniciatura di ringhiere, transenne in legno e ferro e arredi urbani". L“intervento si realizza tramite l“affidamento da parte del Comune dell“esecuzione delle attività alle cooperative sociali, che assumono lavoratori in situazione di marginalità e curano la realizzazione delle opere previste. A fronte dell“attuazione delle opere, le cooperative sociali incaricate ricevono dall“ente locale delle somme di denaro che costituiscono, in sostanza, il corrispettivo per il servizio commissionato dal Comune. Le cooperative sociali, pertanto, nel realizzare le dette attività e opere, adempiono, sulla base del progetto per lavori di utilità sociale concordato con l“ente locale, a una propria obbligazione di "fare" assunta nei confronti del committente e, conseguentemente, le somme da quest“ultimo erogate costituiscono, nel loro complesso, la controprestazione dovuta. Le cooperative sociali dovranno, perciò, assoggettare a Iva e fatturare tutte le somme percepite dal Comune, in quanto corrispettivi per il servizio reso. L“agenzia delle Entrate ha anche precisato di non poter condividere le modalità di rendicontazione prospettate, nel caso di specie, dalle cooperative sociali, che, al fine di differenziarne il trattamento tributario, ritenevano di dover distinguere la parte di costo della prestazione resa al Comune relativa ai materiali e alle altre spese necessarie per fornire il servizio (che, ad avviso delle stesse, avrebbe scontato l“Iva), dalla parte di costo relativa all“utilizzo dei lavoratori svantaggiati assunti alle dipendenze delle stesse cooperative, che avrebbe dovuto invece considerarsi esclusa dal campo di applicazione del tributo, in quanto contributo o rimborso spese ai sensi dell“articolo 15, primo comma, n. 3), del Dpr 633/1972, non riconducibile nell“ambito dell“articolo 3 del medesimo decreto.


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