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Enti culturali, pronto il modello per l“esenzione Ires

Data: 15/12/2007
Categoria: Altre News
Va presentato, in via telematica, per richiedere l“ammissione al beneficio
E“ pronto il modello con cui gli enti culturali possono chiedere di essere inseriti tra i beneficiari dell“esenzione Ires. Approvato con provvedimento del direttore delle Entrate del 14 dicembre, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il modulo, con le relative istruzioni, lo trovate in allegato. Soggetti interessati Va presentato dalle associazioni senza fini di lucro che partecipano o organizzano manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali. Benefici Oltre all“esenzione Ires per le associazioni inserite nell“elenco dei soggetti beneficiari delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 185), è previsto che le persone fisiche che gestiscono le attività sopra citate non sono ritenute, ai fini fiscali, sostituti d“imposta, risultando pertanto esonerati dall“obbligo di tenuta delle scritture contabili, e che le prestazioni e le erogazioni in denaro offerte a tali associazioni da persone fisiche sono considerate liberalità, ai fini delle imposte sui redditi. Modalità e termini di presentazione I soggetti interessati, direttamente o tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf eccetera), devono presentare la domanda esclusivamente per via telematica, utilizzando l“apposito software, denominato "IstanzaBenefici_Associazioni", scaricabile gratuitamente dal sito dell“Agenzia. Per i periodi d“imposta 2007/2008 va inoltrata un“unica domanda entro sessanta giorni da quello successivo di pubblicazione in Gazzetta del provvedimento delle Entrate. Per gli anni seguenti i termini di presentazione andranno dal 20 luglio al 20 settembre. Compilazione del modello Il modulo di domanda è suddiviso in quattro sezioni. Nella prima vanno indicati i dati relativi all“associazione (codice fiscale, denominazione, sede legale, domicilio fiscale - se diverso dalla sede legale - e periodo d“imposta per il quale è richiesto il beneficio). Nella seconda vanno riportati i dati del rappresentante firmatario. Nella terza, il legale rappresentante attesta, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che l“associazione non ha fini di lucro, il reddito globale dell“anno precedente a quello di presentazione della domanda, l“anno dal quale l“associazione svolge le attività che rilevano ai fini dell“agevolazione e l“anno dal quale si svolgono questi eventi. Inoltre, va dichiarato il possesso della documentazione idonea a dimostrare gli apporti specifici dell“associazione alla realizzazione delle manifestazioni e le attività effettivamente svolte per la realizzazione di (o partecipazione a) tali eventi che si svolgono sia nel territorio in cui ha sede l“ente sia, per ragioni storiche, in altri luoghi. Nell“ultima sezione, infine, l“intermediario che trasmette l“istanza deve riportare il proprio codice fiscale (se si tratta di Caf, anche il numero di iscrizione all“albo) e la data di assunzione dell“impegno a trasmettere la domanda. Step successivi Secondo quanto dettato dal decreto Mef dell“8 novembre, pubblicato sulla Gazzetta del 12 dicembre, l“agenzia delle Entrate, dopo aver controllato la veridicità delle informazioni fornite nelle domande, predisporrà un elenco che verrà trasmesso al dipartimento delle Politiche fiscali, per il primo anno entro quaranta giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, per gli anni successivi entro il 30 ottobre. Il ministero dell“Economia e delle Finanze, con decreto da pubblicare in G.U., stilerà l“elenco definitivo degli ammessi al beneficio, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 5 milioni di euro annui a essi destinati.


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