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Due novità per le agevolazioni alle persone disabili

Data: 01/07/2014
Categoria: Altre News

Cambiano le norme che definiscono l'Iva e le detrazioni Irpef per l'acquisto di una seconda auto e per i criteri di "adattamento auto"

Due novità importanti per quanto riguarda le agevolazioni fiscali sui veicoli per il trasporto di persone disabili. Si tratta dell'Iva al 4%, la detrazione Irpef sulla spesa sostenuta, l'esenzione dal pagamento del bollo auto e dalle imposte di trascrizione, per le quali ci sono delle variazioni sui limiti temporali per un secondo acquisto agevolato di auto in caso di furto, e sulle condizioni dei soggetti che possono accedere ai benefici. A definirle, la Circolare - Agenzia delle Entrate 21/05/2014 n. 11 "Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti", in particolare ai punti 7.5 e 7.6, segnalata sul sito di Handilex

Iva agevolata per l'acquisto della seconda auto. 

In caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali (Iva al 4% e detrazione Irpef al 19%) è possibile beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Iva per l'acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere dei quattro anni dal primo acquisto. La persona disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di  possesso" effettuata dal PRA. Le agevolazioni si riferiscono sempre a una spesa minima di 18.075,99 euro.

Per quanto riguarda le detrazioni Irpef la norma prevedeva due eccezioni al limite dei quattro anni, ovvero quella della cancellazione del veicolo dal Registro di Pubblico Utilizzo (PRA) - perché destinato alla demolizione - e quella del furto senza ritrovamento del primo mezzo. Per quanto riguarda l'Iva agevolata, invece, era necessario attendere i quattro anni per un successivo acquisto, o che il veicolo fosse stato cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione.  
Agevolazioni fiscali e adattamenti auto.

Se un minore è riconosciuto disabile grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) ed è inoltre riconosciuto, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (in base all'art. 8 della legge n. 449 del 1997), può fruire dell'Iva ridotta per l'acquisto del veicolo, anche senza adattamento dello stesso.

La novità, quindi, si riferisce agli aventi diritto alle agevolazioni in base alla presenza o meno del requisito "obbligo di adattamento auto". La normativa prevedeva, fino ad oggi, che per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti  (Legge 449/1997), per avere diritto alle agevolazioni fiscali (iva e detrazione), il veicolo dovesse essere adattato al trasporto o alla guida. Con  la circolare n. 46/E dell'11 maggio 2001 si apre in parte, rispetto all'elemento dell'adattamento del veicolo, in caso di presenza di minore con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Così si legge: «Si ritiene che in presenza di minori (che non possono comunque condurre il veicolo) portatori di handicap in condizioni di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, con riconoscimento delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, spetti l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, anche senza necessità di adattamento ove questa non risulti dalla certificazione». 



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