Cerca nel sito:  

Lavoro, tutte le novità per il non profit

Data: 04/06/2014
Categoria: Altre News

Ecco un elenco delle principali modifiche apportate dal Job Act pubblicato lo scorso 19 maggio

É ormai legge il “Job Act”, la riforma del lavoro pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n.78 il 19 maggio 2014. Si tratta della  L. 78 del 16 maggio 2014 che, convertendo il D.L.34/2014, ha apportato modifiche alla norma originaria e che contiene numerose novità anche per il mondo del Terzo settore.
Vita.it ha pubblicato una sintesi delle più importanti novità che riguardano il non profit, dal Contratto a tempo determinato a quello di apprendistato, dalla semplificazione del Durc ai contratti di solidarietà e al rientro nel mondo del lavoro delle donne.

Ecco le principali novità:

Contratto a tempo determinato (art.1)

Si prolunga da 12 a 36 mesi la durata del contratto e comprendo il contratto di somministrazione,per i contratti per i quali viene ribadita la non necessità di indicare la causale per la sua stipula.  È possibile prorogare il contratto fino a un massimo di 5 volte (il D.L.34/2014 ne prevedeva 8) entro il limite temporale di 36 mesi, purché le proroghe si riferiscano alla identica attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Rimane confermata l’obbligo per l’azienda di non superare assunzioni a tempo determinato oltre il 20% dell’organico complessivo e per le aziende che in organico hanno non più di 5 dipendenti è sempre possibile assumere una persona con un contratto a tempo determinato. Esiste l’obbligo per il datore di lavoro di fornire al lavoratore, entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione copia dell’atto scritto del contratto. La norma lascia comunque inalterata qualunque indicazione provenga dalla contrattazione collettiva per il numero dei contratti a tempo determinato.Importante novità è quella relativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il superamento del termine prefissato o successivamente prorogato. Il datore di lavoro dovrà pagare una maggiorazione della retribuzione del:

- 20%  per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non risulti superiore ad uno;

- 50% per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale risulti superiore ad uno.

Il datore che alla data di entrata in vigore del D.L.34/2014 ha superato tali limiti percentuali dovrà rientrare entro il 31 dicembre 2014, tranne che un contratto collettivo applicabile al datore non preveda un limite percentuale o un termine più favorevole. Nel caso in cui il datore non dovesse adeguarsi, non potrà più assumere a tempo determinato fino a quando non regolarizza la propria posizione   Dalla conversione in legge esce rafforzato il diritto di precedenza ad essere assunte da parte di donne in congedo di maternità per assunzioni a tempo indeterminato che il datore di lavoro intende effettuare nei 12 mesi successivi per personale da impiegare con le stesse mansioni oggetto del contratto a termine.  

Contratto di apprendistato

La forma scritta è stata prevista per il contratto e il periodo di prova, e reintrodotta per il piano formativo individuale considerando moduli e formulari che verranno stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. L’obbligo di stabilizzazione degli apprendisti scende dal 30% previsto dal decreto legge n.34/2014 al 20% previsto dalla legge di conversione. È stato previsto che spetta alle singole regioni dover comunicare al datore di lavoro pubblico l’offerta formativa pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è avvenuta la comunicazione della avvenuta assunzione. Il lavoratore che viene assunto con un contratto di apprendistato per  la qualifica e per il diploma professionale non percepirà più la retribuzione piena dovuta durante il periodo formativo, ma per la parte riferita alle ore di formazione la retribuzione dell’apprendista dovrà essere pari al 35% della retribuzione prevista dal contratto.

Donne che intendono rientrare nel mondo del lavoro

Le donne che intendono rientrare nel mondo del lavoro, possono provare il loro stato disoccupazionale non più solo nel Centro per l’impiego dove si trova il proprio domicilio, ma in qualunque Centro per l’impiego italiano.

Semplificazione del Durc

È prevista l’emanazione, entro 60 giorni dal 21 marzo 2014, di un Decreto Interministeriale (lavoro e finanze) per la semplificazione del Durc (Documento unitario regolarità contributiva). In pratica dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale sarà possibile visualizzare telematicamente la regolarità dell’azienda nei confronti dell’Inps, dell’Inail e della cassa Edile. L’esito di questa interrogazione sostituirà di fatto l’attuale Durc.

Contratti di solidarietà

Questo articolo prevede l’emanazione di un decreto interministeriale (Lavoro e Finanze) con cui dovranno essere definiti i criteri per individuare i datori di lavoro che potranno beneficiare della riduzione contributiva per i lavoratori interessati dai contratti di solidarietà.



Torna all'elenco delle notizie
Sede centrale: Via Gentile, n.1a Lecce Tel.: 0832 392640 Fax: 0832 392640 E-mail:
Copyright © 2013-2015 Csvsalento. Tutti i diritti riservati.