Rischio volontari, ecco un chiarimento
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In risposta alla richiesta di un'associazione sportivo dilettantistica, l'apposita Commissione chiarisce l'obbligo di presentazione del documento

La questione era stata sollevata dalla Federazione italiana Cronometristi che ha avanzato un'istanza di interpello all'apposita Commissione parlamentare sulla redazione del documento di rischio per i volontari. La richiesta di chiarimento si riferiva alla necessità di chiarire le modalità da attuare per le "associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a 7.500 euro" (in riferimento all'art. 17, comma 1 lett. a del decreto legislativo n. 81/2008.
La Commissione ha chiarito che per coloro che prestano la propria opera a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche è necessario applicare la legislazione prevista per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile. La natura del rapporto, quindi, che sia lavorativa o volontaria, è ininfluente nel determinare l'obbligo di effettuare una valutazione del rischio e dunque l'associazione è tenuta ad adottare le procedure che informano il lavoratore come il volontario dei rischi connessi con lo svolgimento della propria attività.
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