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SCN, accolto il nuovo ricorso

Data: 21/11/2013
Categoria: Altre News

Il Tribunale di Milano ha dato ragione ai 4 ragazzi stranieri che accusano il bando di discriminazione. L'Ufficio nazionale dovrà modificare il bando e fissare un termine di almeno altri 10 giorni per evenutali domande di ammissione

Com'era prevedibile, è stato accolto il nuovo ricorso presentato da 4 giovani residenti in Italia sul bando di Servizio civile nazionale 2013. È ancora il Tribunale di Milano a riconoscere il carattere discriminatorio del bando che ha mantenuto la clausola, nonostante i ricorsi della precedente edizione, che lo riserva ai soli cittadini italiani. Anche in questo caso, il ricorso è stato presentato grazie al supporto delle associazioni “Studi Giuridici sull’Immigrazione” e “Avvocati per Niente Onlus”, da alcuni giovani immigrati tra cui un cingalese e una marocchina residenti in Italia da oltre 10 anni, assistiti dai legali Alberto Guariso e Livio Neri, contro il «bando per la selezione di 8146 volontari da avviare al servizio nell’anno 2013 nei progetti di servizio civile in Italia e all’estero» e pubblicato il 4 ottobre scorso.

Già nel 2012 la sezione Lavoro del Tribunale di Milano, in relazione al precedente bando, aveva stabilito che gli immigrati che hanno il permesso di soggiorno fanno parte «in maniera stabile e regolare» della “comunità” e quindi anche a loro deve essere riconosciuto il diritto di svolgere il servizio civile. Servizio civile che è anche – scrisse il giudice – un dovere di «solidarietà politica, economica e sociale» nei confronti della “Patria”, in cui vivono.Il giudice ha ordinato «all’Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri» di consentire «l’accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia», che, in sostanza, devono poter aiutare “la patria”.

L’Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato incalzato al fine di cessare il comportamento discriminatorio, di modificare il bando nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza consentendo l’accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia e di fissare un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione delle ulteriori domande di ammissione.

La discriminazione risiede nella richiesta di possedere il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso al servizio civile. Secondo il giudice, infatti, deve essere permesso, stando all’articolo 2 della Costituzione, allo straniero residente in Italia di concorrere al progresso materiale e spirituale della società e all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione al servizio civile nazionale.



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