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Attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, qualifica di rifugiato

Data: 13/11/2007
Categoria: Altre News
l Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2004/83 relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.
La direttiva, in estrema sintesi, stabilisce che gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o di mantenere in vigore disposizioni più favorevoli riguardo alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria, e riguardo altresì alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purchè compatibili con le disposizioni dell'attuale direttiva. Circa la valutazione delle domande di protezione internazionale gli Stati membri possono esigere dal richiedente tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, e lo Stato membro è tenuto a esaminarne tutti gli elementi significativi, come, ad esempio: le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in suo possesso in merito alla sua età, estrazione, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza ecc. L'esame della domanda deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione, fra l'altro, di tutti i fatti pertinenti riguardanti il paese d'origine al momento della decisione in merito alla domanda; della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente, che deve altresì rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, come ad esempio l'estrazione, il sesso e l'età (per verificare se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave); della eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il paese d'origine, abbiano mirato a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale. per stabilire se tali attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese. PROCEDURE ADOTTATE PER RICONOSCERE E REVOCARE LO STATUS DI RIFUGIATO Nella stessa seduta del 9 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2005/85 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 13 dicembre 2005 relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. La direttiva si applica a tutte le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri, nonchè alla revoca dello status di rifugiato. Fra le altre cose gli Stati membri provvedono affinchè le autorità, cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda d'asilo, siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all'autorità competente. La direttiva dispone inoltre che l'eventuale decisione con cui una domanda è respinta sia corredata di motivazioni de jure e de facto, e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi da praticare per impugnare la decisione negativa, a meno che sia stata data in precedenza comunicazione scritta o per via elettronica. Le garanzie per i richiedenti asilo sono: essere informati, in una lingua che possano capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonchè delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità; ricevere, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti; comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Circa gli obblighi, invece, i richiedenti devono riferire alle autorità competenti o comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data specifica; consegnare i documenti pertinenti in loro possesso ai fini dell'esame della domanda; informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile.


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