Cerca nel sito:  

Imu per il non profit, ecco i requisiti per l'esonero

Data: 05/06/2013
Categoria: Altre News

A ridosso della scadenza del 10 giugno, una breve guida sul pagamento della tassa sugli immobili

Scade il 10 giugno il termine massimo per il pagamento dell'Imu, che da quest'anno interessa anche il mondo del non profit per gli immobili non esenti e per quelli adibiti parzialmente ad attività commerciali. Un questione molto discussa e contestata dal mondo del terzo settore, sulla quale rimangono ancora aperte faglie e lacune.
Il nodo cruciale riguarda il concetto ibrido di attività a carattere parzialmente commerciale, su cui il legislatore, al fine di evitare possibili condanne da parte dell'Ue, è intervenuto nel 2012 per eliminare alcune storture attraverso un regolamento che definisce le attività svolte con modalità non commerciali, sottraendo comunque le fondazioni bancarie all'esonero. Rimane però aperta la questione dell'adeguamento dello statuto (o scrittura privata registrata per gli enti ecclesiastici) per definire la natura o meno commerciale delle attività svolte. L'ente non profit, infatti, non può beneficiare dell'esonero se non adegua lo statuto alle prescrizioni del Dm 200/2012, adempimento peraltro suscettibile di controllo da parte del Comune.

È necessario, inoltre, che sussistano i requisiti di settore previsti dall'articolo 4 del Dm 200/2012, correlati alla tipologia di attività svolta. Si passa dal criterio della gratuità, o del carattere simbolico della retta, al criterio dell'importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità commerciali, nonché al criterio della non copertura integrale del costo effettivo del servizio.

Dal 2013, però, è possibile applicare l'Imu in maniera proporzionale per gli usi promiscui, cioè in caso di unità immobiliari destinate ad utilizzazione mista, in parte esente e in parte commerciale. Se non è possibile l'iscrizione distinta in catasto, la quota soggetta ad Imu va individuata facendo riferimento ai criteri previsti dalla legge. Bisogna considerare, innanzitutto, la superficie sulla quale si svolge l'attività commerciale rapportata alla superficie totale dell'immobile. Si può utilizzare anche il ricorso al numero degli utenti nei confronti dei quali vengono svolte le attività commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti, nel caso in cui non sia possibile distinguere gli ambienti, oppure ai giorni durante i quali l'immobile è adibito ad attività commerciali, nel caso in cui l'attività mista sia limitata ad alcuni periodi dell'anno. Una volta individuato il rapporto proporzionale espresso in percentuale, lo stesso dovrà poi essere applicato all'imponibile.

Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo, gli enti non commerciali devono attendere l'emanazione del decreto di approvazione del modello, nel quale indicare le percentuali determinate in caso di attività promiscue. Per quanto concerne l'acconto Imu 2013, rimane il dubbio se l'adempimento dichiarativo si pone quale condizione preliminare necessaria per applicare l'esenzione parziale. Il contribuente è in grado dì effettuare il versamento riservandosi successivamente di presentare la dichiarazione, nella quale inserire la percentuale di superficie, numero persone o giorni, a seconda del caso. La mancata approvazione del modello di dichiarazione non dovrebbe quindi interferire sul versamento della prima rata Imu 2013.

I REQUISITI PER ACCEDERE ALL'ESENZIONE
Per accedere all'esenzione, in definitiva, bisogna essere sicuri che lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente preveda il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione e l'obbligo di reinvestire gli utili/avanzi esclusivamente per lo sviluppo delle attività l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso dì suo scioglimento ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale.

Per quanto riguarda le attività di assistenza e quelle sanitarie, è necessario distinguere fra quelle convenzionate, integrative al servizio pubblico (svolte gratuitamente, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa) e non convenzionate (svolte a titolo gratuito ovvero con versamenti simbolici, comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte nello stesso ambito territoriale).

Le attività didattiche, invece, devono essere paritarie rispetto a quella statale e senza discriminazione in fase di accettazione degli alunni, prevedere l'accoglienza di alunni portatori di handicap, applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, e l'adeguatezza delle strutture agli standard previsti, pubblicità del bilancio. Inoltre, devono essere svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di importi simbolici tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio.

Per quanto riguarda tutte le altre attività, devono essere comunque svolte tutte a titolo gratuito ovvero dietro versamenti simbolici, comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte nello stesso ambito territoriale.



Torna all'elenco delle notizie
Sede centrale: Via Gentile, n.1a Lecce Tel.: 0832 392640 Fax: 0832 392640 E-mail:
Copyright © 2013-2015 Csvsalento. Tutti i diritti riservati.