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Volontariato, i confini dell'esenzione

Data: 06/11/2007
Categoria: Altre News
No tax generalizzata esclusivamente per le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19212/2007, ha smentito la tesi in base alla quale l'articolo 8 della legge quadro sul volontariato escluderebbe da ogni imposizione, sia diretta che indiretta, e quindi anche dall'applicazione dell'imposta ipotecaria, ogni acquisto operato dalle organizzazioni di volontariato, affermando, al contrario, che le agevolazioni si applicano esclusivamente in caso di acquisti avvenuti a seguito di donazione o successione. IL FATTO Una cooperativa sociale a responsabilità limitata, attiva nel settore del volontariato, procedeva all'acquisto in compravendita di un podere, richiedendo, in occasione della registrazione dell'atto, la concessione delle agevolazioni ex articolo 8 della legge 266/1991, sulla scorta dell'interpretazione secondo la quale la disposizione consentirebbe di escludere da ogni imposizione tributaria tutti gli acquisti posti in essere dalle organizzazioni di volontariato. L'ufficio impositore, interpretando diversamente la norma, emetteva avviso di liquidazione, revocando le agevolazioni in questione. La controversia verte dunque sull'articolo 8 della legge 266/1991, il quale stabilisce che: * gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato che perseguono esclusivamente fini di solidarietà sociale e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro * ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi le operazioni effettuate dalle organizzazioni in parola * le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni di volontariato che perseguono esclusivamente fini di solidarietà sociale. La società proponeva ricorso contro l'avviso di liquidazione, risultando vittoriosa nei primi due gradi di giudizio; avverso la decisione della Ctr, l'Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 8. LA DECISIONE DELLA CORTE La Suprema corte le ha dato ragione, rilevando come dalla norma si evince chiaramente che per le organizzazioni di volontariato "l'esenzione da ogni imposta è prevista unicamente per le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato effettuate in favore delle medesime. Per le altre operazioni fiscalmente rilevanti effettuate dalle organizzazioni in questione non è invece riconosciuta una generalizzata franchigia da ogni imposizione essendo invece previste alcune disposizioni riguardanti specifici tributi: esclusione dal campo di applicazione IVA per le operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi; esenzione dall'imposta di registro e di bollo per gli atti costitutivi e per quelli connessi all'attività". Il legislatore, quindi, non ha inteso introdurre un'esenzione generalizzata per tutte le operazioni, ma esclusivamente per le donazioni e successioni; per le altre operazioni, è riconosciuta un'esenzione limitata a specifici tributi. Nel caso di specie, poichè l'acquisto del podere è avvenuto per compravendita, non opera l'esenzione da ogni tipo di imposta: "la circostanza che l'atto sia connesso all'attività della cooperativa sociale esclude unicamente l'applicazione delle imposte di registro e di bolloÖ" mentre "deve essere applicata l'imposta ipotecaria per la quale non è contemplata nella legge alcuna esclusione".


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