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Circolare n. 59/E 31 ottobre 2007: Onlus, il punto della situazione

Data: 05/11/2007
Categoria: Altre News
Sotto la lente d“ingrandimento particolari tematiche fiscali relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Autonomia delle strutture locali, detenzione di una partecipazione di maggioranza o totalitaria in una società di capitali, partecipazione di società commerciali ed enti pubblici nelle Onlus, perdita della qualifica e devoluzione di patrimonio, retribuzioni e compensi degli amministratori e dei lavoratori dipendenti, aiuti umanitari per collettività estere. Questi i temi rilevanti contenuti nella circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007, già esaminati nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'agenzia delle Entrate e l'agenzia per le Onlus, istituito con un protocollo d'intesa siglato a Roma il 16 maggio scorso. AUTONOMIA DELLE STRUTTURE LOCALI DI UNA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE È stato ribadito (cfr risoluzioni 130/2001 e 363/2002) che l'autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile delle sezioni locali di un'organizzazione nazionale, rappresenta il presupposto per l'autonoma iscrizione delle stesse nell'anagrafe delle Onlus, finalizzato alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla normativa sugli organismi "non profit" in questione. In particolare, possono, a titolo esemplificativo, qualificare l'organizzazione territoriale come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: 1) il potere dell'ente di darsi una propria disciplina organizzativa autonoma 2) l'esistenza di un patrimonio proprio e separato, idoneo a costituire il fondo comune dell'associazione locale 3) la redazione di un proprio bilancio o rendiconto distinto da quello nazionale. In relazione al primo punto, la circolare ha precisato che mentre risulterebbe compatibile con l'autonomia della struttura locale la possibilità, riservata all'organismo nazionale, di diffidare la struttura locale dall'uso della denominazione del proprio marchio, non lo sarebbe, invece, una previsione statutaria che consentisse all'ente nazionale, qualora non condivida i comportamenti e le determinazioni dell'ente locale, di dichiarare decaduti gli organi direttivi dell'entità locale ovvero di disporne lo scioglimento. DETENZIONE DA PARTE DI UNA ONLUS DI UNA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA O TOTALITARIA IN UNA SOCIETà DI CAPITALI Le Onlus possono detenere partecipazioni in società di capitali, purchè il possesso in questione si sostanzi "in una gestione statico-conservativa del patrimonio", senza l'esercizio, perciò, di funzioni di coordinamento e direzione della partecipata. In poche parole, un rilevante potere di gestione sarebbe "inconciliabile" con la natura di Onlus. LA PARTECIPAZIONE DI SOCIETA' COMMERCIALI ED ENTI PUBBLICI NELLE ONLUS Anche in questo caso, tutto ruota intorno al concetto di "influenza dominante". Confermando quanto già espresso con la risoluzione n. 460/1997, l'agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato che la qualifica di Onlus non deve essere negata a organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi non esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni della Onlus stessa. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ONLUS E DEVOLUZIONE DI PATRIMONIO: SCISSIONE TRA PATRIMONIO PREESISTENTE E CUMULATO IN REGIME DI QUALIFICA ONLUS L'ente che, pur perdendo la qualifica di Onlus, intende continuare a operare senza, ovviamente, la qualifica di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", è tenuto a devolvere il patrimonio, limitatamente all'incremento dello stesso realizzato nei periodi d'imposta in cui aveva fruito della qualifica di Onlus. A tal fine l'ente- secondo quanto chiarito nella circolare- dovrà allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio, rivolta all'Agenzia per le Onlus, sia la documentazione rappresentativa della propria situazione patrimoniale alla data in cui ha acquisito la qualifica di Onlus, sia quella relativa alla data in cui la qualifica è venuta meno. LE RETRIBUZIONI E I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELLE ONLUS Norma alla mano, si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione "la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche". Considerata la sua natura antielusiva di tipo sostanziale, può essere chiesta la disapplicazione della disposizione (ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600). L'istanza, da indirizzare alla direzione regionale competente, può essere presentata da tutte le Onlus, a prescindere dal settore di attività in cui operano, "ogni qual volta possa essere dimostrato che l'operazione attuata non concretizza in realtà un comportamento elusivo, ma risulta conforme, ad esempio, ad interessi coerenti e non altrimenti perseguibili dalle ONLUS". BENEFICENZA E RACCOLTA FONDI: LE MODALITà DI RACCOLTA DEI FONDI E LE PROPORZIONI TRA COSTI E RICAVI Altra tematica oggetto di esame nella circolare è quella legata alla garanzia della trasparenza nell'attività di raccolta fondi da parte delle Onlus. In particolare è stato trattato il problema dell'effettiva destinazione, da parte delle Onlus "di beneficenza", delle somme ricevute alle finalità indicate nella campagna di raccolta. Al riguardo la circolare ha precisato che i fondi raccolti devono essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l'attività per cui la raccolta è stata attivata. Non devono, in sostanza, essere utilizzati dall'ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso incentivare. Le organizzazioni interessate sono chiamate, per agevolare l'attività di accertamento d parte degli organismi di vigilanza preposti, a specificare, nella relazione illustrativa che accompagna il loro rendiconto, l'importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti, nonchè le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata. AIUTI UMANITARI PER COLLETTIVITA' ESTERE Esigenza di trasparenza anche per i fondi raccolti e destinati all'estero, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. In tale caso, l'agenzia delle Entrate ha precisato che l'ente che intenda destinare all'estero i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, ovvero acquisiti nell'espletamento dell'attività tipica delle Onlus, deve annotare (nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto, ovvero nelle scritture contabili previste dall'articolo 20-bis del Dpr 600/1973) i dati identificativi di una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel Paese estero destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente comunicati il piano e le modalità di erogazione dell'aiuto umanitario. In allegato la circolare n. 59/E
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