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5 per mille, entro l'anno controlli chiusi

Data: 30/10/2007
Categoria: Altre News
L'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per le attività di censimento e di verifica delle autocertificazioni presentate dai soggetti del volontariato
I controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte, per l'ammissione al cinque per mille, dai soggetti iscritti nell'elenco del volontariato curato dall'Agenzia saranno effettuati, anche con il criterio della campionatura, entro il 31 dicembre 2007, per consentire la pubblicazione dell'elenco definitivo entro il 31 marzo 2008. Il campione dovrà essere quanto più "significativo" e "qualificato" possibile. Particolare attenzione sarà posta agli enti che hanno prodotto domanda di iscrizione per la prima volta, a quelli validati l'anno scorso ma non sottoposti a controllo e a quelli non validati nel 2006 che hanno nuovamente fatto richiesta. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 57/E del 25 ottobre, con cui l'agenzia delle Entrate fornisce ulteriori specifiche sulle operazioni di censimento e di controllo delle autocertificazioni, dettando istruzioni operative alle direzioni regionali. CENSIMENTO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI Per quanto riguarda le operazioni di censimento, che dovranno essere portate a termine entro il prossimo 30 novembre, nel documento si sottolinea che la presentazione dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco è presupposto essenziale ai fini dell'ammissione al riparto. La posizione dei soggetti che non hanno correttamente redatto e trasmesso l'autocertificazione, insieme agli allegati richiesti, entro il 30 giugno scorso, non potrà dunque essere in alcun caso validata. Fa eccezione il caso in cui l'autocertificazione sia stata erroneamente inviata a un ufficio non competente (ufficio locale o altra direzione regionale) purchè entro i termini. Allo stesso modo non costituirà causa di esclusione l'aver allegato un documento di identità scaduto. In caso di mancata validazione, sia la comunicazione che il provvedimento di esclusione dovranno essere notificati al rappresentante legale dell'ente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI L'Agenzia provvederà, entro il 31 dicembre 2007, a effettuare i controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle informazioni contenute nelle autocertificazioni e dunque l'effettivo possesso dei requisiti. I controlli, spiega la circolare, avverranno con modalità diverse a seconda che i soggetti siano: organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), associazioni di promozione sociale o associazioni riconosciute operanti nei settori indicati dal decreto legislativo 460 del 1997 (assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, eccetera). ONLUS Onlus iscritte all'anagrafe: i controlli saranno effettuati attraverso interrogazioni all'anagrafe delle Onlus, gestita dalle direzioni regionali dell'agenzia delle Entrate Onlus di diritto: in questa categoria rientrano gli organismi di volontariato iscritti nei registri tenuti dalle Regioni e dalle Province autonome; le organizzazioni non governative (Ong) iscritte nei registri tenuti dal ministero degli Affari esteri; le cooperative sociali iscritte nell'albo delle società cooperative gestito dal ministero dello Sviluppo economico; gli enti ecclesiastici e le associazioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti e accordi d'intesa, purchè iscritti al registro delle persone giuridiche. "Per tali soggetti - specifica la circolare - le direzioni regionali dovranno richiedere alle competenti amministrazioni che detengono i relativi albi e registri, conferma circa la validità e la veridicità dei requisiti indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata". ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI O IN QUELLO NAZIONALE I controlli saranno finalizzati a verificare l'effettiva iscrizione nei registri previsti dalla legge 383 del 2007. In caso contrario queste associazioni non potranno fruire del beneficio del cinque per mille, dal momento che anche nella Finanziaria 2007, come in quella per il 2006, si fa esplicito riferimento ai soli soggetti iscritti. "Laddove la legge regionale abbia espressamente stabilito la tenuta di albi a livello provinciale - precisa poi la circolare - può ritenersi verificato il presupposto che dà titolo alla fruizione del beneficio" (nonostante, dunque, gli albi provinciali non siano contemplati dalla citata legge sulla disciplina delle associazioni di promozione sociale). ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE I controlli saranno, in quest'ultimo caso, finalizzati a verificare il possesso del riconoscimento della personalità giuridica da parte dei soggetti. Le direzioni regionali prenderanno dunque i necessari contatti con gli organi competenti (le prefetture in alcuni casi, le Regioni e le Province autonome in altri) per consultare gli statuti delle singole associazioni. Nel caso in cui dovessero rendersi necessari ulteriori approfondimenti, si legge ancora sul documento di prassi, essi potranno realizzati attraverso "la consultazione di atti, documenti e informazioni acquisiti direttamente o mediante invio di questionario agli interessati". Tali indagini non assumeranno valenza fiscale. Resta ferma, comunque, l'esclusione dal beneficio per le fondazioni riconosciute, che erano invece precedentemente contemplate, e per le società operaie di mutuo soccorso (Soms) che, pur in possesso di personalità giuridica, non potranno accedere alla ripartizione, a meno che non siano iscritte nei registri degli organismi di volontariato tenuti dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi della legge quadro sul volontariato (legge 266 del 1991). ESCLUSIONE DALL'ELENCO Nel caso in cui, effettuati i controlli, le dichiarazioni contenute nell'autocertificazione dovessero risultare non veritiere, la direzione regionale procederà all'esclusione del soggetto dall'elenco degli enti del volontariato. LA TABELLA DI MARCIA I controlli sulle dichiarazioni sostitutive dovranno essere portati a termine dall'Agenzia entro il prossimo 31 dicembre. Ciò al fine di consentire la pubblicazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto entro il 31 marzo 2008, così come previsto nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2007.


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