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La natura non commerciale deve essere provata!

Data: 11/07/2012
Categoria: Altre News

A ribadirlo la sentenza 8623 della Corte di Cassazione. Pena l'esclusione per gli enti associativi dalle agevolazioni fiscali

La natura non commerciale dell'attività svolta dagli enti associativi deve essere dimostrata concretamente, pena l'esclusione dalle agevolazioni fiscali. A ribadirlo è la Corte di Cassazione che nella sentenza 8623 del 30 maggio 2012 ha sottolineato la necessità per gli enti non commerciali che invocano il beneficio fiscale, di provare non solo le condizioni di legge ma anche i presupposti di fatto che legittimano la relativa esenzione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’articolo 2697 c.c. Non è sufficiente, secondo la Cassazione, avere i requisiti di associazione solo in senso formale, ma è necessario provare tale aspetto nella vita e nella gestione quotidiana dell’ente stesso.
La sentenza arriva in relazione a un contenzioso relativo a un contenzioso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, a cui l’Amministrazione finanziaria aveva negato la configurazione di “ente non commerciale” e di conseguenza le agevolazioni fiscali di cui all’attuale art. 148 (prima art. 111) del Tuir 917/86.


I giudici della Cassazione, infatti, con la Sentenza n. 8623 del 30 maggio 2012, hanno chiarito che “si deve, inoltre, assicurare continuità anche all’altro principio enunciato da questa Corte (C. 11456/10) secondo cui: «Gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dagli art. 111 del d.p.r. n.917 del 1986 (in materia di IRPEG) e 4 del d.p.r. n.633 del 1972 (in materia di IVA) – come modificati, con evidente finalità antielusiva, dall’art.5 del d.lgs. n.460 del 1997 – a condizione non solo dell’inserimento, negli loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell’art.5 del d.lgs. n. 460 cit., ma anche dell’accertamento – effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione – che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse. Sul piano della prova si rileva, infine, che la disposizione dell’art.Ili TUIR (testo originario) costituisce deroga per gli enti non commerciali di tipo associativo alla disciplina generale, fissata dagli artt.86 e 87 TUIR, secondo la quale l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche. Ne deriva che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’agevolazione sull’IRPEG, nonché quella sull’IVA (art.4 d.iva), è a carico del soggetto collettivo che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art.2697 c.c. (C. 22598/06 e 16032/05)”.



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