Tariffe postali, primo passo verso l'agevolazione del mailing
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Passato alla Camera il disegno di legge in materia di agevolazioni per l'editoria che per il non profit sarebbero estese alla comunicazioni di sollecitazione della raccolta pubblica

Novità in vista per le tariffe postali del non profit. È passato alla Camera il disegno di legge di conversione del dl 63 del 18.5.12 recante “disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”, un testo nel quale si parla soprattutto dei nuovi contributi editoriali ai giornali di partito e non solo. Tra le disposizioni, all'articolo 5 è stato aggiunto il 5-bis in materia di editoria per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d’arma e combattentistiche. La novità riguarderebbe, almeno in questa bozza, non tanto le tariffe in sé la ma la loro applicazione che verrebbe estesa sia agli invii di stampe, come i giornalini, sia a quelle di sollecitazione della raccolta pubblica (mailing). Finora, invece, Poste Italiane ha sempre interpretato le indicazioni governative solo per l’invio dei periodici e non anche per il mailing.
Le tariffe a cui fa riferimento l'articolo 5-bis sono le seguenti:
Tariffa base: 30,99 euro ogni 100 pezzi
Sopra i 2.000 invii: 16,99 euro ogni 100 pezzi
Sopra i 10.000 invii: 14,20 euro ogni 100 pezzi
Sopra i 20.000 invii: 11,36 euro ogni 100 pezzi
Di seguito il testo dell'articolo:
Articolo 5-bis.(Semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d’arma e combattentistiche).
1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell’editoria non profit, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d’arma e combattentistiche, può essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria “no profit”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla società Poste italiane S.p.A., di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
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