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Acqua, la Consulta rigetta il ricorso della Regione contro la privatizzazione

Data: 18/11/2010
Categoria: Altre News
Bocciato il "no" delle regioni Puglia, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Marche alla privatizzazione dei servizi idrici prevista dal decreto Ronchi
La Corte costituzionale ha rigettato, dichiarandoli infondati o inammissibili, i ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Marche riguardanti diverse norme del decreto Ronchi sui servizi pubblici locali, in particolare sulla privatizzazione dei servizi idrici. La Consulta - con una articolata sentenza di 136 pagine, scritta dal giudice Franco Gallo - ha escluso che sia stata lesa la competenza regionale residualein quanto ´le regole che concernono l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ivi compreso il servizio idrico, ineriscono essenzialmente alla materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva stataleª. La Corte, nella sua lunga sentenza, si richiama a precedenti decisioni per rilevare che, per quanto riguarda lo specifico settore del servizio idrico integrato, ´la normativa riguardante l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito e la determinazione della tariffa del servizio secondo un meccanismo di "price cap" attiene all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza(articolo 117, secondo comma, lettera e della Costituzione.) e dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s), materie che - viene sottolineato - hanno prevalenza su eventuali competenze regionali, che ne risultano così corrispondentemente limitateª. E questo perchè - spiega la Corte - ´tale disciplina, finalizzata al superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, consente la razionalizzazione del mercato ed è quindi diretta a garantire la concorrenzialità e l'efficienza del mercato stessoª, come già stabilito da precedenti decisioni della Consulta. Ed infatti, nella sentenza n. 246 del 2009 ´è stato ulteriormente precisato che la forma di gestione del servizio idrico integrato e le procedure di affidamento dello stesso, disciplinate dall'art. 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, trattandosi di regoleª che - ricorda la Corte - sono ´dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità del suo conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione medesimaª.


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