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Sostegno scolastico: mai più senza

Data: 15/11/2010
Categoria: Altre News
Il Tar Sardegna riconosce il danno esistenziale ai genitori di alunni disabili a cui non viene assicurato il sostegno scolastico. La scuola non può ridurre le ore per carenza di organico.
Lo stabilisce una sentenza del Tar Sardegna, la n. 2580 dell“11 novembre 2010. L“importante decisione fa seguito alla sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale che aveva risolto il problema creato agli alunni con disabilità dall'art. 2, commi 413 e 414, della Legge finanziaria n. 244/08 fissando un tetto massimo al numero di docenti da nominare annualmente per il sostegno, vietando allo stesso tempo la possibilità di assegnare ore in aggiunta a quelle fissate in organico di diritto. Con il principio stabilito dalla sentenza del Tar della Sardegna, i giudici amministrativi hanno deciso che i genitori dell'allievo affetto da un grave handicap devono essere risarciti dei danni esistenziali se la scuola non assegna al minore le necessarie ore di sostegno. Tutto nasce da un ricorso di due genitori contro il provvedimento con cui una scuola materna riduceva, fino a eliminarle del tutto, le ore di sostegno assegnate al figlio. Nell'anno precedente infatti, sulla scorta delle richieste del Consiglio di classe e dell“Equipe psicopedagogica, il minore aveva fruito dell“insegnante di sostegno previsto dall“art. 13 L. 104 del 1992 con rapporto di 1:1, nella misura massima di 24 ore settimanali. Anche per l“anno scolastico 2009/2010 la Scuola, in sede di formazione del Progetto Educativo Personalizzato (P.E.P.) ha proposto per il minore il supporto dell“insegnante di sostegno con rapporto 1:1. Al minore è stato invece assegnato un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore alle ore richieste per l“intero anno scolastico o, in subordine, per almeno 24 ore settimanali. Da qui parte il ricorso dei genitori cagliaritani che richiede anche il risarcimento danni per il fatto che il minore è stato privato della possibilità di essere adeguatamente seguito per un suo recupero nella scuola e nella società, danno da liquidare secondo criteri equitativi. Con un pronunciamento opposto ad altre corti amministrative (tra queste Tar Campania 17532 del 24 settembre 2010), i giudici sardi hanno accolto entrambe le richieste e annullato il provvedimento, giudicato illegittimo in quanto "non può costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell“allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un“apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno", anche perchè la scuola può ricorrere "alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti alunni in presenza di handicap particolarmente gravi". Non solo. I genitori hanno "diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc, qualificabile nel caso come danno esistenziale." La corte ha chiarito che "il danno è individuabile negli effetti che la seppure temporanea, fino all“intervento di questo giudice, diminuzione delle ore di sostegno alle quali il minore aveva diritto, ha interrotto la piena continuità di sostegno al recupero ed allo sviluppo del disabile in situazione di gravità, integrando un arresto alla promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale". Il Tar ha anche quantificato il danno nella misura di duemila euro a carico della scuola e nei confronti dei genitori del piccolo a titolo di risarcimento.


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