Incostituzionale la legge pugliese sulle energie rinnovabili
Data:
31/03/2010Categoria: Altre News
Una sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale 31/08 per aver innalzato le soglie massime di potenza per gli impianti
La
Corte Costituzionale, con una sentenza emessa il 26 marzo scorso, ha dichiarato
incostituzionale la Legge Regionale pugliese 31/08 in materia di energie rinnovabili, a seguito del ricorso presentato dal Tar Bari e dal Governo Italiano. Si tratta della legge, "la 31/08 commenta Italia Nostra onlus Sud Salento che ha reso in questi ultimi mesi e giorni la nostra regione l'eldorado delle rinnovabili in Europa, il luogo dove poter accedere ai lauti finanziamenti pubblici collegati alla produzione delle eco-energie, in maniera rapidissima, abbattendo i necessari e doverosi controlli e cautele, e semplificando ai minimi termini gli iter autorizzativi. Si son potuti realizzare così impianti industriali veri e propri da fonte eolica, fotovoltaica e da biomasse, fino a potenze di 1MW (MegaWatt), con una semplice DIA, Dichiarazione di Inizio Attività, una sorta di auto-certificazione, presentata semplicemente al comune in cui si vuole realizzare l'impianto!
La legge regionale 31 del 2008, andando in deroga alla legge nazionale, aveva innalzato illegittimamente, come oggi finalmente sancito, le soglie massime di potenza per la realizzazione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili; tali soglie erano e sono
stabilite dal Decreto Legge n. 387 del 2003, cui ci si dovrà finalmente ora attenere e conformare in Puglia; queste soglie sono ad esempio di 60 kW per l'eolico, 20kW per il fotovoltaico, 200 kW per la biomassa".
La L. R. 31/08 "le aveva innalzate tutte addirittura a ben 1000 kW(kilowatt), equivalenti ad un 1MegaWatt, permettendo, nei fatti, di costruire senza alcuna garanzia di sicurezza per i cittadini ed il territorio, veri e propri impianti industriali, (con tutto il grave impatto ambientale che ciò comporta), con semplice autocertificazione, ed il tutto persino in zona agricola! - continua l'associazione .
Le basse soglie della legge dello Stato rientravano nella logica di favorire, con iter autorizzativi semplificati, gli impianti di piccola taglia, a basso impatto ambientale pertanto e per autoproduzioni d'energia per famiglie, imprese, aziende agricole, edifici pubblici.
Maggiori soglie di potenza, ha ribadito la Corte Costituzionale, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente, come aveva fatto con alcuni comma dell'articolo 3 della L.R. 31/08! Per soglie superiori a quelle previste dalla Stato, per la validità della semplice DIA, la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, nonchè le opere connesse, sono soggetti all'Autorizzazione Unica, (un procedimento autorizzativo più complesso, che coinvolge la regione, i comuni e numerosi altri enti, e che offre maggiori garanzie per i cittadini e la loro salute), nel rispetto sempre delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003).
EFFETTI DELLA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA L.R. PUGLIA 31/08 SUGLI IMPIANTI DI BIOMASSA, EOLICO E FOTOVOLTAICO IN PROGETTO, IN COSTRUZIONE O GIÀ COMPLETATI IN PUGLIA.
La pronuncia di "illegittimità costituzionale" di una norma di legge, (quale la L.R. 31/08 della Puglia), dichiarata dunque contraria alla Costituzione Italiana, dalla Corte Costituzionale, comporta la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno, sul piano degli effetti, più forte della semplice abrogazione della norma, avente di regola efficacia ex nunc (a partire da ora), comportando nei fatti, l'annullamento della norma che, normalmente, produce effetti ex tunc (a partire da quando la norma incostituzionale era entrata in vigore).
Pertanto, la norma dichiarata "costituzionalmente illegittima" deve essere disapplicata con effetti ex nunc e con efficacia ex tunc. La legge incostituzionale dovrà essere immediatamente disapplicata per i rapporti non ancora costituiti, nuovi, o in corso di costituzione o di perfezionamento o caratterizzati da difetti, vizi, irregolarità che possono essere opportunamente denunciate, o tali da costituire motivo di impugnazione nelle opportune sedi, (ad esempio per autorizzazioni rilasciate per impianti industriali da fonti rinnovabili fino ad 1MW, eventualmente anche in costruzione o completati, attraverso ricorsi al TAR che dal rilascio delle autorizzazioni possono essere presentati entro 60 giorni, o al presidente della Repubblica per cui i tempi sono di 120 giorni, ed altre situazioni denunciabili all'autorità giudiziaria).
L'intera relazione di commento della sentenza e la pagina della Corte Costituzionale relativa sono disponibili ai link qui sotto: