Modello Eas: aggiornamenti e indicazioni
Data:
19/01/2010Categoria: Altre News
Dopo la scadenza del 31 dicembre sono ancora tenute a compilare il modello le associazioni appena costituite e quelle che devono comunicare modifiche
La scadenza del 31 dicembre non archivia definitivamente l'obbligo di compilare il
modello Eas. Sono ancora
tenute a inviarlo all'Agenzia delle Entrate le associazioni appena costituite o che debbano comunicare delle modifiche.
Il 31 dicembre è scaduto il termine per l'invio da parte di tutte le associazioni che usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del Testo Unico Imposte sui Redditi, cioè le associazioni che ricevono quote sociali o corrispettivi da soci, senza considerare questo tipo di entrate come entrate commerciali e dunque senza pagare imposte dirette o Iva sugli introiti stessi.
A questo punto, l'obbligo rimane per:
-
le associazioni di nuova costituzione, entro 60 giorni dalla data risultante
dall'atto costitutivo (non da quella di autenticazione o registrazione dell'atto
costitutivo e dello statuto);
-
le associazioni per le quali si verifica il cambiamento dei dati già trasmessi, ad
eccezione di quelli riguardanti le dichiarazioni 20, 21, 33, 23, 24, 30 e 31(si
tratta in sostanza dei dati di bilancio, del numero dei volontari e della durata
delle raccolte fondi, che ovviamente cambiano di anno in anno). Le modifiche vanno
comunicate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate
(es. se interviene una variazione nel corso del 2010 la comunicazione andrà
effettuata entro il 31 marzo 2011);
-
le associazioni che perdono i requisiti per godere delle agevolazioni fiscali.
Dovranno inviare il modello entro 60 giorni compilando l'apposita sezione.
Le modalità di invio del modello rimangono invariate per cui l'associazione interessata dovrà rivolgersi ad un intermediario abilitato (commercialista, Caf...).
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