Permessi di lavoro al padre anche se la madre è casalinga
Data:
23/11/2009Categoria: Altre News
Il Consiglio di Stato ha dato l'avvio al riconoscimento del beneficio. Molendini: “Che sia d'aiuto verso effettive pari opportunità tra uomo e donna”
La Consigliera di Parità della Regione Puglia - dott.ssa Serenella Molendini effettiva e Teresa Zaccaria supplente - è molto soddisfatta del nuovo passo avanti nella tutela della maternità e della famiglia compiuto grazie alla sentenza n 4293 del 9 settembre 2008 con cui il Consiglio di Stato ha dato l“avvio al riconoscimento del beneficio per il padre di fruire di permessi di lavoro anche nel caso in cui la moglie svolga lavoro casalingo. La sentenza afferma che "essendo noto che numerosi settori dell“ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice" è necessario valorizzare la norma contenuta nel Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (art. 40 D.lgs. 151/2001) permettendo anche ai padri con mogli casalinghe, entro il primo anno di vita del bambino o dell“ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, di ricorrere ai permessi giornalieri nel caso in cui la madre casalinga sia impegnata in attività che distolgano dalla cura del neonato.
L“INPS che fino a questo momento aveva ritenuto che per "madre lavoratrice non dipendente" non dovesse intendersi anche la madre casalinga, con Circolare n 112 del 15/10 /2009 si adegua all“interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato e detta le istruzioni operative affinchè anche il padre lavoratore, in presenza di impossibilità certificata(accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi...) ad accudire il neonato da parte della madre non lavoratrice dipendente, seppure casalinga, possa usufruire dei permessi giornalieri. Tuttavia,
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale della Tutela delle condizioni di Lavoro Direzione Generale per l“Attività Ispettiva - con
lettera circolare C/2009 del 16.11.2009 - chiarisce la ratio sottesa alla sentenza che è quella del
diritto dei coniugi delle donne casalinghe a fruire dei permessi per allattamento senza limiti e condizioni (che avrebbero potuto generare anche questioni di incostituzionalità ai sensi dell“art.3 della Costituzione per evidenti disparità di trattamento dei soggetti beneficiari della norma).
Si tratta di due riposi giornalieri, di un“ora ciascuno, anche cumulabili, durante il primo anno di vita del bambino. Viene così superata la tesi secondo cui il coniuge lavoratore subordinato avrebbe diritto a fruire del permesso solo a fronte di un impedimento documentato della moglie casalinga (circolare Inps n. 112/2009).
La soluzione accolta dal Ministero recepisce l“orientamento della Cassazione sulla natura economicamente rilevante del lavoro casalingo. La casalinga, pur non percependo un reddito, svolge in effetti una attività suscettibile di valutazione economica che non si esaurisce nell“espletamento delle sole incombenze domestiche ma si estende al coordinamento della vita familiare. L“ampiezza di tale responsabilità è del tutto coerente con una più equa ripartizione dei compiti connessi alla genitorialità e con l“opportunità di un pieno coinvolgimento del padre lavoratore nelle attività di cura. La Consigliera di Parità, rilevando che tutto ciò è in linea con quanto sia l“Ufficio Consigliera di Parità Regionale e sia l“Assessorato alla Solidarietà Sociale di Elena Gentile sta elaborando sul tema CONCILIAZIONE VITA LAVORO (Rete dei Comitati di Parità, sale di allattamento nei tribunali, asili nido, voucher di cura, prima dote, patto sociale di genere, piano dei tempi e degli orari, ecc.), auspica che tale nuovo strumento per la tutela della maternità possa essere d“aiuto nell“impegnativo percorso verso la realizzazione di effettive pari opportunità tra uomo e donna e nel contempo promuova una maggiore condivisione nei tempi di cura e l“affermazione di una paternità responsabile.
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