Modello EAS, nuove indicazioni e chiarimenti
Data:
04/11/2009Categoria: News CSV Salento
L'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato lo slittamento al 15 dicembre per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali
» stato ufficializzato lo slittamento dei tempi per la presentazione del modello EAS.
Come preannunciato con il comunicato stampa del 15 ottobre scorso, l“Agenzia delle Entrate ha approvato la Circolare n. 45/E con la quale proroga ufficialmente al 15 dicembre 2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. La Circolare sostituisce anche le specifiche tecniche già approvate il 14 settembre u.s.
Per quanto riguarda le ODV, la situazione può essere riassunta come segue.
ODV NON ISCRITTE al RRV (Registro Regionale del Volontariato): compilazione integrale del modello;
ODV ISCRITTE al RRV che svolgono attività commerciali (e che pertanto, precisa la Circolare in oggetto, non sono da intendersi Onlus di diritto): compilazione parziale del modello;
ODV ISCRITTE al RRV che non svolgono attività commerciali salvo quelle cd "marginali" previste dal D.M 25 maggio 1995: esenzione dalla compilazione.
Tra gli aspetti più importanti, si rileva la possibilità riservata ad alcune categorie di associazioni (i cui dati siano disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche) di compilare solo parzialmente il primo riquadro del modello, contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale, e i quesiti 4), 5), 6), 25) e 26) del secondo riquadro.
Per la precisione, le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il quesito 20) del secondo riquadro, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella "sì" del quesito 3). Gli enti che possono compilare parzialmente il modello in oggetto, secondo le distinzioni appena esplicitate, sono:
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI diverse da quelle esonerate;
associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri;
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266/1991, che svolgono attività commerciale;
associazioni riconosciute;
associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato patti, accordo o intese;
movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni;
associazioni sindacali e di categoria presenti nel CNEL;
le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall“articolo 14 del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell“articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ad es.: Associazione italiana per la ricerca sul cancro).
Anche nei confronti di detti soggetti, nel caso in cui i dati e le notizie in possesso dell“Amministrazione pubblica di riferimento non siano sufficienti ai fini del controllo fiscale, l“Agenzia delle entrate, d“intesa con l“Agenzia per le ONLUS, potrà attivarsi presso gli enti interessati inoltrando specifiche richieste, anche attraverso le strutture centrali di riferimento, come per le associazioni iscritte nei pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore.
Infine, la Circolare n. 45/E chiarisce che non sono tenuti a presentare il modello Eas:
le fondazioni;
gli enti di diritto pubblico;
gli enti destinatari di specifiche discipline fiscali (ad es.: fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale ex art. 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/1972;
le Onlus (da intendersi quelle "per opzione", iscritte presso l'Anagrafe delle Onlus tenuta dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate e quelle "di diritto", in virtù dell'iscrizione di queste in particolari registri tenuti dalla Pubblica Amministrazione). Per quanto riguarda le ONLUS parziali di cui all“articolo 10, comma 9, del D.Lgs n. 460, si fa presente che ove le stesse abbiano natura di enti associativi e fruiscano, per le attività diverse da quelle indicate all“articolo 10, comma 1, lettera a), dell“anzidetto D.Lgs. n. 460, del regime agevolativo recato dall“articolo 148 del TUIR e dall“articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 assolvono l“onere della comunicazione secondo la modalità semplificata.
Sul sito internet dell“Agenzia delle Entrate sarà pubblicato il software che permette di compilare il modello tenendo conto delle nuove specifiche tecniche.
Come sempre, il settore Consulenza del CSV Salento è a disposizione delle ODV per eventuali ulteriori chiarimenti allo 0832.392640.