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Volontariato e sicurezza

Data: 02/09/2009
Categoria: News CSV Salento
Pubblichiamo un contributo del prof. Fernando Caracuta, consultente legale del CSVS, sul D.L. n. 106 - agosto 2009
Il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n° 106, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato nella G.U. del 5 agosto 2009 contiene diverse norme applicabili al volontariato. Già in sede di relazione di accompagnamento alle "disposizioni integrative e correttive", ex articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il Governo ha affrontato le varie questioni che in questo periodo erano state sollevate dal mondo del volontariato a proposito dell“equiparazione, operata dal D.Lgs n° 81/2008, tra volontario e lavoratore subordinato. A tal proposito nella relazione si parte proprio da tale equiparazione che, non tenendo in debito conto le peculiarità della prestazione resa dal volontario, penalizza oltremodo le associazioni di settore che rappresentano una delle manifestazioni più vitali della nostra società. Al riguardo, il correttivo garantisce ai volontari non solo in via generale una tutela analoga a quella apprestata ai lavoratori autonomi in termini di fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature di lavoro, ma anche una tutela "rafforzata" ove essi siano chiamati ad operare all“interno di una organizzazione lavorativa (si pensi al volontario che operi all“interno di un ospedale), consistente nella informazione sui rischi presenti nel luogo in cui siano chiamati ad operare e nella eliminazione, da parte dell“utilizzatore, dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività del volontario e quelle dei lavoratori dell“utilizzatore. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali. L“art. 2 del D.Lgs 106/09 sopprime ogni riferimento al volontario contenuto nell“art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n° 81/2008 (Testo Unico) che aveva equiparato, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al Testo Unico stesso, al lavoratore anche la figura del volontario, così come definita dalla legge 1° agosto 1991, n° 266, nonchè quella del volontario che effettua il servizio civile. L“art. 3 del D.Lgs 106/09 interviene sull“art. 3 del Testo Unico laddove, al comma 2, sostituisce le parole "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n°266" con le seguenti "degli uffici all“estero di cui all“articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n° 18". All“art. 3 del Testo Unico viene inserito un nuovo comma, il 12-bis, che regolamenta il rapporto dei volontari, sia quelli di cui alla legge 266/91 sia quelli che effettuano il servizio civile, a cui vengono applicate le disposizioni relative ai lavoratori autonomi contenute nell“art. 21 del Testo Unico. Per effetto dell“applicazione di tale norma, pertanto, i volontari dovranno utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali in modo conforme alle disposizioni contenute nel succitato Testo Unico; essi dovranno, qualora svolgano la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità. Essi avranno, inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Con riferimento, in particolare, alla formazione quest“ultima deve essere sufficiente ed adeguata; essa deve riguardare, in particolare: a) i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell“azienda. Sul punto, la giurisprudenza penale della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che non può considerarsi sufficiente la formazione che si svolga tramite semplice affiancamento di un lavoratore ovvero di un volontario più esperto. Va aggiunto, inoltre, che la formazione deve essere erogata durante l“orario in cui i volontari sono tenuti a svolgere l“attività di volontariato e non può comportare oneri economici a carico degli stessi. La formazione e l“addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di volontariato; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi E“ prevista, poi, la possibilità di appositi accordi tra volontario e l“associazione di volontariato o l“ente di servizio civile attraverso i quali individuare le modalità concrete di attuazione della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Decreto in commento, tuttavia, non estende integralmente ai volontari entrambe le disposizioni (artt. 21 e 26) che, in virtù e per effetto dell“art. 3, comma 11, si applicano di norma ai lavoratori autonomi. L“art. 26, in particolare, contiene la disciplina degli obblighi di tutela della sicurezza e della salute connessi ai contratti d“appalto, d“opera o di somministrazione che vanno eseguiti all“interno dell“azienda, dell“unità produttiva o dell“intero ciclo produttivo del datore di lavoro committente. Nella relazione illustrativa allo schema del decreto n° 81/08, tale articolo che "trova la sua corrispondenza nell“articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626, individua e puntualizza in un“ottica di potenziamento della solidarietà Ö- gli obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori". Orbene, nel caso in cui la prestazione del volontario si svolga nell“ambito dell“organizzazione di un datore di lavoro (ad esempio un ospedale, una casa di riposo, un centro di aggregazione giovanile ovvero qualsiasi altra struttura, privata o pubblica), il surriferito comma 12-bis prevede, non l“applicazione integrale dell“art. 26 del Testo Unico appunto, bensì, l“obbligo per il datore di lavoro di fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Sul datore di lavoro grava, infine, l“obbligo di adottare le misure utili ad eliminare o, qualora ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell“ambito della stessa organizzazione. Il Decreto legislativo n° 106/09, infine, modifica l“apparato sanzionatorio riferito all“art. 21 del Testo Unico, laddove prevede l“arresto fino ad un mese o l“ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell“articolo 21, comma 1, lettere a) e b) (usare le attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni contenute nel Testo Unico, munirsi ed usare i dispositivi di protezione individuale), nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto privo dell“apposita tessera di riconoscimento allorchè effettua la prestazione in regime di appalto o subappaalto. Il Decreto legislativo in commento si occupa anche di cooperative sociali: all“art. 3, infatti, è stato inserito un nuovo comma, il 3-bis, che prevede, oltre che per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381, anche per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, che le disposizioni del decreto legislativo medesimo si applicano tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell“interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.


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