Deliberazione dell'Agenzia per le Onlus
Data:
22/06/2009Categoria: Altre News
L'organismo ribadisce che sono esentati dal pagamento dell'imposta di registro gli atti fondativi delle organizzazioni di volontariato
L'Agenzia per le Onlus, con deliberazione del Consiglio n.60 dell'11 febbraio 2009, ha approvato
l'Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti in relazione all'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro riguardante gli atti fondativi delle Organizzazioni di Volontariato.
Il Documento fa notare che è la stessa Legge quadro sul volontariato a disporre che "gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro". (art. 8, co. 1).
Ne deriva che, per disposizione di legge, le Organizzazioni di Volontariato sono esonerate dal pagamento di tali imposte.
Tuttavia, ancora oggi, si registrano difficoltà di applicazione della norma, motivo per cui l'Agenzia per le Onlus pone all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria il problema, e sollecita un ulteriore chiarimento per ribadire che la registrazione degli atti fondativi delle Organizzazioni di Volontariato può avvenire senza il pagamento dell'imposta di registro.
In allegato l'Atto di Indirizzo dell'Agenzia per le Onlus.
Torna all'elenco delle notizie