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Disabilità, è legge il voto domiciliare per le persone gravissime

Data: 06/05/2009
Categoria: Altre News
Approvato all'unanimità il disegno di legge che ammette al voto domiciliare chi è colpito da infermità che non consentono l'allontanamento da casa, pur non dipendendo in maniera continuativa da un macchinario
L'aula del Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge sull'ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità. Il provvedimento, che non ha subito modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, è quindi legge e permetterà anche ai disabili intrasportabili di votare alle prossime elezioni. Il ddl, di cui è stata promotrice la deputata radicale Rita Bernardini, modifica la legge del 27 gennaio 2006 che garantiva il diritto di voto a casa agli elettori affetti da gravi infermità che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Ora il voto a domicilio viene esteso anche a chi, pur non dipendendo in maniera continuativa da un macchinario, è affetto da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile. L'aula ha approvato anche un ordine del giorno, accolto dal governo e proposto dal relatore del ddl Carlo Vizzini (Pdl), che impegna l'esecutivo "ad adottare ogni misura necessaria, anche attraverso opportune campagne di informazione, al fine di rendere per quanto possibile operativo, in via sperimentale, l'esercizio del voto domiciliare per gli elettori ammessi, già a partire dalla prossima tornata elettorale fissata per i giorni 6 e 7 giugno del corrente anno" e ad "assicurare in ogni caso una piena attuazione della legge per le successive elezioni". Soddisfazione per il sì unanime al ddl è stata espressa dal presidente di turno dell'assemblea, Vannino Chiti (Pd), che ha sottolineato "l'importanza di una legge che garantisce a tutti un diritto politico, il diritto di voto". Chiti ha invitato anche i mezzi di comunicazione, "in particolare la tv", a dare "ampia comunicazione di questa legge". Il provvedimento estende alle persone con gravi e gravissime disabilità le disposizioni già in vigore per le persone disabili che si trovano in condizioni di "dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali": vi sono compresi dunque non solo coloro per i quali la vita stessa dipende da una apparecchiatura elettromedicale, ma anche quelle che - pur non essendo in pericolo di vita - vivono con una disabilità tale da rendere difficile l'operazione di recarsi al seggio elettorale. Era stato un decreto legge voluto dall'allora ministro dell'interno Giuseppe Pisanu a consentire il voto domiciliare in occasione delle elezioni politiche del 2006, provvedimento poi convertito in legge (n° 22/2006) dal Parlamento. Esprimendo il proprio giudizio positivo per quella iniziativa, le associazioni delle persone disabili avevano sottolineato che esso rappresentava solo un "punto di partenza", da estendere agli altri disabili gravissimi; nelle ultime settimane molto forte è stato il pressing dei radicali e dell'associazione Luca Coscioni, che più volte in passato si sono spesi per l'ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. Nel dettaglio, il testo approvato stabilisce che "gli elettori che si trovano in una situazione di minorazione prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora per qualsiasi motivo, sono ammessi al voto nella predetta dimora". Per avere tale possibilità il cittadino dovrà inviare tra il quarantacinquesimo e il trentesimo giorno antecedente la data della votazione, una richiesta scritta all'ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Nella richiesta, in carta libera, deve essere attestato "il motivo per il quale si chiede di esprimere il voto presso la propria dimora e la comunicazione dell'indirizzo completo presso il quale si intende essere ammessi al voto". Alla richiesta dovranno essere allegate anche una copia della tessera elettorale, una copia del certificato rilasciato dalla commissione medica (di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) dal quale risulti l'esistenza della minorazione e un certificato del medico di base in cui si dichiara la persistenza della situazione di gravità e che l'elettore è impossibilitato ad allontanarsi autonomamente dalla propria dimora (con indicazione della motivazione). Nel caso particolare in cui l'elettore abita in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, la domanda va inviata comunque al sindaco del comune d'iscrizione, che poi provvederà a comunicare il nominativo del richiedente al sindaco del comune in cui si trova l'elettore e nel quale avverrà la raccolta del voto a domicilio. Il sindaco, una volta ricevuta comunicazione della presenza del cittadino nel suo territorio, provvederà a comunicare la richiesta al presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ubicata la dimora dell'elettore. Il presidente della sezione elettorale ne prenderà nota all'atto della costituzione del seggio.


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