Randagismo, una sentenza della Cassazione
Data:
28/04/2009Categoria: Altre News
I giudici hanno precisato che ricade sulle Asl territorialmente competenti, e non sui Comuni, il giudizio di imputazione dei danni subiti dai cittadini da parte dei cani randagi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 8137/2009) ha stabilito che,
in tema di randagismo, sono le Asl territorialmente competenti a dover risarcire i danni alle persone da parte dai cani randagi, questo in quanto una legge regionale affida la lotta contro il fenomeno ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. I Giudici della Cassazione hanno precisato che
"la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla Usl, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal dall'evento".
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