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Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Data: 30/03/2009
Categoria: Altre News
Approvato in Consiglio dei ministri il decreto legislativo. Nel documento di valutazione di rischio a cura dell'azienda dovranno essere inserite anche le forme di lavori '”precario, interinale e a termine”
» stato approvato venerdì 27 marzo in Consiglio dei ministri il decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le finalità dichiarate dal governo: raccogliere alcune delle numerose segnalazioni di criticità emerse nei primi mesi di applicazione del Testo unico e migliorare le regole sulla sicurezza in un'ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo. Particolarmente rilevante - e oggetto di acceso dibattito in queste settimane - la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio. Nel testo del decreto legislativo si legge: si puniscono "con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo per coloro che ne entrano a far parte, proporzionando le sanzioni e tenendo conto del rischio di impresa". L'arresto resta come prima, ma cambia il sistema delle sanzioni pecuniarie, ha commentato il ministro del Welfare Maurizio Sacconi al termine del Consiglio dei ministri, precisando che il governo è intervenuto solo per meglio definire i confini tra sanzione penale e amministrativa. Se per l'arresto "rimane l'impianto che c'era prima" - ha detto Sacconi - per la pena pecuniaria si è seguito "un criterio ragionevole", quello cioè di prendere come base i valori fissati nella legge 626 del '94 e aumentarli del 50%, con il risultato che, rispetto alla normativa attuale, la sanzione "qualche volta è di più, qualche volta di meno". Un'altra novità è poi rappresentata dell'introduzione di una sorta di "scala mobile, un meccanismo automatico di adeguamento". Nel decreto legislativo vengono estese alcune protezioni ai lavoratori precari, ha riferito Sacconi, che ha spiegato che nel documento di valutazione di rischio a cura dell'azienda dovranno essere inserite anche le forme di lavori "precario, interinale e a termine" perchè si tratta di lavoratori esposti a "maggior rischio". Sacconi ha poi contestato l'idea che "più c'è sanzione e più c'è sicurezza", perchè "se è vero che l'insufficienza delle sanzioni può determinare insufficienza di deterrenza", è anche vero che "sopra una certa soglia" la sanzione rischia di tradursi in una "attenzione solo sugli aspetti formalistici e in una disattenzione su quelli sostanziali". "L'arresto - ha sottolineato - rimane come unica sanzione nel caso di alcune violazioni non solo sostanziali ma anche significative dal punto di vista sostanziale". In altri termini, "i casi di arresto esclusivo restano gli stessi", anche se in "pochissimi casi" di violazioni solo formali (ora c'è l'arresto in alternativa all'ammenda) si è optato per la sanzione amministrativa. Quanto alla pena pecuniaria, il criterio è quello di mantenere la sanzione su un piano penale nel caso di "violazione solo sostanziale", derubricandola in amministrativa se la violazione "è solo formale". Insomma, il governo - ha sintetizzato il ministro del Welfare - ha definito con più rigore i confini tra sanzione amministrativa e penale. Dopo la prima lettura in Consiglio dei ministri il testo andrà alla Conferenza Stato Regioni e poi alle commissioni parlamentari competenti. "Arricchirò l'iter con la consultazione delle parti sociali" ha promesso Sacconi. "Confido in una larghissima condivisione" ha sottolineato poi, spiegando di aver già cercato questa condivisione e assicurando che la cercherà ancora durante l'intero iter del provvedimento. Il testo sarà ora sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni e al parere delle commissioni parlamentari competenti.


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