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Disabilità, congedo retribuito anche per il figlio convivente

Data: 05/02/2009
Categoria: Altre News
La Corte Costituzionale dichiara illegittimo il D.L.vo 151/2001 dove non prevede il figlio convivente tra i beneficiari anche se è l'unica persona a poter assistere il familiare disabile
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, ha dichiarato l“illegittimità dell“art. 42, comma 5, del D.L.vo 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) nella parte in cui non include il figlio convivente tra coloro che possono beneficiare del congedo retribuito, in assenza di altre persone idonee a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Secondo la Corte infatti la disposizione censurata - omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente anche se questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona disabile - viola gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, infatti, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, proprio per evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica della persona.


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