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5 per mille 2008

Data: 31/12/2008
Categoria: Scadenze
Le fasi successive al 30 giugno e la rendicontazione delle somme percepite.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, di cui all'art. articolo 3, commi 7 e 8, della legge n. 244 del 2007. Il decreto stabilisce le modalità e i termini d'iscrizione per il cinque per mille dell'anno 2008, indicando le varie scadenze da rispettare. Di seguito una sintesi delle principali tappe passate e future: 31 marzo 2008 Iscrizione telematica entro il 31 marzo 2008 30 giugno 2008 Pena di decadenza della domanda, entro il 30 giugno 2008, invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla persistenza dei requisiti per beneficiare del cinque per mille; con firma dei legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco dei beneficiari allegando copia della carta d'identità; tramite raccomandata a.r. alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti; utilizzando l'apposito modulo previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate. L“invio di questa documentazione è considerata condizione necessaria per l“iscrizione all'elenco dei beneficiari del cinque per mille. 31 dicembre 2008 Chiusura dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardo la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. I soggetti che non possiedono i requisiti previsti dalla norma saranno esclusi dall'elenco con provvedimento formale della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate di competenza. 31 marzo 2009 Pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi e di quelli esclusi, sia per le cause di decadenza che per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma. Entro un anno dalla ricezione del contributo Obblico di rendicontazione introdotto dalla disciplina del cinque per mille del 2008. La normativa ha previsto - quale adempimento innovativo - che entro un anno dalla ricezione del contributo gli enti che beneficeranno del cinque per mille avranno l'obbligo di redigere un apposito e separato rendiconto - corredato da una relazione illustrativa - nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. A tale scopo, lo stesso Ministero potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa. Viene stabilito l“obbligo di invio del rendiconto e della relazione per gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 15.000 euro, mentre gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione. Questi ultimi sono comunque tenuti a redigere il rendiconto entro un anno dalla ricezione degli importi e a conservare la documentazione per dieci anni per inviarlo su eventuale richiesta dei Ministeri competenti per le finalità di controllo. Termini del recupero delle somme Il Decreto in oggetto, infine, disciplina le modalità e i termini del recupero delle somme che non venissero rendicontate o la cui rendicontazione non fosse stata trasmessa o che fossero percepite da soggetti che a seguito dei controlli successivi risultassero non in possesso dei requisiti che danno titolo all“ammissione al cinque per mille. Il Ministero competente, previa contestazione e a seguito di un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo notificando all“ente interessato l“obbligo di riversare all“erario la somma, entro il termine di sessanta giorni, pari all'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale. Se l“ente interessato non effettua il versamento entro il termine fissato, si procederà al recupero coattivo dei contributi, con rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per saperne di più: Normativa di riferimento, modelli, software e procedure dettagliate possono essere consultate sul sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it

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