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Modifiche Eas, scadenza il 2 aprile

Data: 02/04/2012
Categoria: Scadenze
Nel caso di significative variazioni nei dati precedentemente comunicati, la associazioni soggette devono ripresentare il modello
Importante comunicazione relativa alle integrazioni da apportare al Modello EAS che le associazioni soggette all'obbligo devono presentare: in caso di modifiche, infatti, lo stesso deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo 2012 nel caso in cui nel 2011 siano variati i dati precedentemente comunicati come nel caso di variazione dei membri del Consiglio Direttivo o se l“ente si è avvalso di personale dipendente mentre prima c“erano solo volontari. In tale evenienza devono essere inseriti tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati. Laddove però la variazione riguardi solo i dati relativi al rappresentate legale o all“ente, l“invio del modello non è necessario se queste informazioni sono già state comunicate all“Amministrazione finanziaria tramite la compilazione del modello relativo alla variazione dei dati (modello AA5/6 o modello AA7/9). Se le associazioni non invieranno il modello EAS entro il termine previsto, non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. Non è però obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui si verifichi esclusivamente una variazione dei seguenti dati: punto 20: importi per attività di sponsorizzazione e pubblicità; punto 21: importi per spese di pubblicità; punto 23: ammontare delle entrate; punto 24: numero dei soci; punto 30: importi derivanti da donazioni; punto 31: importi derivanti da contributi pubblici. punto 33: numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi; Casi specifici: - organizzazioni di volontariato: sono esentate se risultano regolarmente iscritte nei Registri del Volontariato di cui alla legge 266/91 e se svolgono solo attività istituzionali e non attività commerciali comunque diverse da quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995. - associazioni pro-loco: sono esentate solo se hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91. Se, invece, non hanno optato per la legge 398/91 oppure hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare e inviare il modello; - associazioni sportive dilettantistiche: se in possesso dell“iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità, sono esentate esclusivamente se non svolgono attività commerciale. Questo significa che lo devono inviare quelle associazioni sportive dilettantistiche che richiedono ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, ecc).

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