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Bando di gara n. 168 (scaduto)

Otto per mille a diretta gestione statale, le domande entro il 15 marzo

Data: dal 10/03/2009 al 15/03/2009
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L' articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che, a decorrere dall' anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica. Il successivo articolo 48 dispone che le quote di cui al citato articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali. IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE In attuazione di tali norme, è stato emanato, con il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell' otto per mille dell' IRPEF devoluta alla diretta gestione statale ed integrato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n.250. INTERVENTI AMMESSI - FINALITA' Le quote dell'otto per mille sono dunque utilizzate dallo Stato per interventi straordinari, secondo le seguenti finalizzazioni (articolo 2 del D.P.R. 76/98): - fame nel mondo gli interventi sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati: 1) all'autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo; 2) alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti; -calamità naturali gli interventi sono diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi, di movimenti del suolo. Tra i detti interventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio; -assistenza ai rifugiati gli interventi sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato, secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l' accoglienza, la sistemazione, l' assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa; -conservazione di beni culturali gli interventi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico. SOGGETTI AMMESSI L' articolo 3, comma 1, del regolamento dispone che possono accedere alla ripartizione: le pubbliche amministrazioni; le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso il fine di lucro. REQUISITI SOGGETTIVI L' articolo 3, comma 2, prevede che i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, possono accedere alla ripartizione della quota solo se in possesso dei requisiti di seguito indicati: - non avere riportato condanna, ancorchè non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; -non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione; - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonchè delle assicurazioni sociali; - non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell' otto per mille; -agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all' articolo 2; -essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni; -avere adeguate capacità tecniche (rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti; è necessario, pertanto, allegare un curriculum vitae); -avere adeguate capacità finanziarie. REQUISITI OGGETTIVI A norma dell' articolo 4 del regolamento l'intervento: deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l' attuazione di una parte funzionale della stessa; deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. A tal fine, deve essere presentata una singola relazione tecnica debitamente compilata in base all'allegato B del D.P.R. 250/2002. PROCEDIMENTO Scadenze A norma dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R.10 marzo 1998, n. 76, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 23.9.2002, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno. Istruttoria Il 30 giugno termina la fase istruttoria del procedimento, con la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e l'esame delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti sui singoli progetti; entro il 31 luglio la Presidenza del Consiglio elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse disponibili; entro il 30 settembre il Presidente del Consiglio sottopone alle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto di ripartizione della quota dell' otto per mille a diretta gestione statale. decreto di ripartizione Entro il 30 novembre il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta il decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale.

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